Sentenze Cassazione

Sezioni Unite Civili, i poteri di controllo del Consiglio di Stato

Sezioni Unite Civili, i poteri di controllo del Consiglio di Stato
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili
Sentenza SS.UU civile del 20 gennaio 2014, n. 1013

 La Cassazione, sui poteri del Consiglio di Stato ha precisato che “è stato gia’ ripetutamente affermato, anche da queste sezioni unite, che i provvedimenti dell’Autorita’ Garante sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimita’ e non di merito, nel senso che non e’ consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo “forte” sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell’esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell’amministrazione, fermo pero’ restando che anche sulle valutazioni tecniche e’ esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicita’ e coerenza (Sez. un. n. 8882 del 2005 e n. 7063 del 2008)

La Corte ha ricordato che “la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Autorita’ Garante implica, certo, che il giudice non possa sostituire con un proprio provvedimento quello adottato da detta Autorita’, ma non che il sindacato sia limitato ai profili giuridico-formali dell’atto amministrativo, restandone esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto. La pienezza della tutela giurisdizionale necessariamente comporta che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimita’ del provvedimento amministrativo che ha inciso su posizioni di diritto soggettivo“.

Sulla c.d. discrezionalita’ tecnica gli ermellini hanno quindi osservato che “L’esercizio della discrezionalita’ tecnica, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, non e’ di per se’ solo idoneo a determinare l’affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati. Non puo’ percio’ sostenersi che chi lamenti la lesione del proprio diritto, a causa del cattivo esercizio della discrezionalita’ tecnica, non possa chiederne l’accertamento al giudice, il quale non potra’ quindi esimersi dal verificare se le regole della buona tecnica sono state o meno violate dall’amministrazione. Ne fornice evidente conferma il fatto stesso che il giudice amministrativo disponga oggi di ampi mezzi istruttori, ivi compreso lo strumento della consulenza tecnica“.

Con riferimento al caso particolare del sindacato sui provvedimenti delle cosiddette autorita’ amministrative indipendenti, tra le quali va annoverata l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Cavour chiarisce che “è fuori discussione che anche gli atti di tali autorita’ siano soggetti al sindacato giurisdizionale, ed e’ agevole comprendere la ragione per la quale, nel caso degli atti dell’Autorita’ Garante, il legislatore abbia fatto ricorso alla giurisdizione esclusiva, cosi’ da unificare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi che non sempre sarebbe stato altrimenti agevole distinguere. Ma ipotizzare che, con riguardo a valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilita’ – valutazioni proprio per operare le quali il legislatore ha stimato necessario dar vita ad un organismo al tempo stesso indipendente e dotato di specifiche competenze professionali -, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a preferire una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Autorita’ Garante significherebbe misconoscere la ragione stessa per la quale questa e’ stata istituita“.

Alla stregua di tale principio, dal quale non si ha motivo per discostarsi, e’ innegabile che l’assunto delle ricorrenti secondo cui il Consiglio di Stato, nel caso in esame, avrebbe omesso di esercitare con pienezza il controllo giurisdizionale che gli compete sugli atti dell’Autorita’ Garante, limitando tale controllo ai profili giuridici, formali e motivazionali dell’atto senza procedere anche alla dovuta verifica della sussistenza dei presupposti di fatto che ne sono alla base, non si traduce nella denuncia di un mero error in iudicando o in procedendo nel quale il giudice amministrativo sarebbe incorso.

Non appare seriamente dubitabile, pertanto, che la determinazione in concreto del mercato rilevante rientri, in fattispecie come quella in esame, nell’ambito di quelle valutazioni tecniche non prive di ampi margini opinabilita’ cui sopra s’e’ fatto cenno. Il relativo controllo giurisdizionale risulta percio’ circoscritto entro i limiti dianzi chiariti” e, in base a queste considerazioni, la Cassazione ha affermato che “Il sindacato di legittimita’ del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimita’ di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilita’ – come nel caso della definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese restrittive della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicita’ e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, e’ limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilita’ sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorita’ Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini“.

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