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Sezioni Unite: conflitto di giurisdizione d’ufficio ex art. 11 c.p.a. e tempestività (ammissibilità e limiti) del giudizio riproposto innanzi al giudice amministrativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n. 5873 del 13 aprile 2012, ha argomentato e chiarito alcuni punti riguardanti il conflitto di giurisdizione d’ufficio ex art. 11 c.p.a. e la tempestività (ammissibilità e limiti) del giudizio riproposto innanzi al giudice amministrativo, introducendo, nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c., il principio di diritto per cui : “La disposizione dettata dall’art. 11, comma 3, del codice del processo amministrativo – che si interpreta alla stregua di quella analoga contenuta dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009 – non preclude in linea di principio che nel giudizio tempestivamente riproposto davanti a sé il giudice amministrativo di secondo grado sollevi d’ufficio il conflitto di giurisdizione: ad evitare che tale giudice risulti privato del potere di rilievo d’ufficio del proprio difetto di giurisdizione, ciò si deve ammettere quante volte il giudizio di primo grado si sia concluso previo rilievo di questione attinente all’ordine del processo, logicamente pregiudiziale rispetto alla stessa questione di giurisdizione”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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