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Sezioni Unite, sì al crocefisso nelle scuole

Sezioni Unite - Testo della sentenza n. 24414-2021

Laicità e non discriminazione. Radici e condivisione dello spazio pubblico.

La posizione delle Istituzioni e la religione nell’orizzonte multiculturale della nostra società.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.24414/2021 che si riporta integralmente al link in fondo all’articolo, si sono pronunciate su una questione molto interessante riguardo all’affissione nelle aule delle scuole pubbliche di simboli religiosi come il crocifisso. 

Dunque, la vicenda richiama in maniera diretta i principi Costituzionali della laicità dello Stato e quello della salvaguardia della libertà religiosa.

La vicenda che ha originato questa decisione risale al 2008-2009 quando un docente venne sottoposto a procedimento disciplinare perché prima delle sue ore di lezione rimuoveva sistematicamente il crocefisso dell’aula, per poi riappenderlo al termine delle stesse, contravvenendo così ad una circolare del dirigente scolastico.

Il professore aveva più volte manifestato la propria disapprovazione alla presenza del simbolo religioso in rispetto della propria libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa e del principio di neutralità della scuola pubblica. Gli studenti, riuniti in assemblea di classe, deliberarono a maggioranza di mantenere affisso il simbolo durante tutte le ore di lezioni.

Successivamente una circolare del dirigente scolastico richiamò i docenti a rispettare quanto fosse stato deciso dagli studenti in assemblea, mantenendo il simbolo religioso alla parete per tutte le ore di lezioni. Il professore nonostante la circolare di cui sopra provvide nuovamente a rimuovere il crocifisso e a riappenderlo al termine della sua lezione ma ciò fu segnalato al dirigente scolastico che avviò il procedimento disciplinare (anche per le offese che gli sono state rivolte dal professore).

Il Consiglio di disciplina per il personale docente, per i fatti sopra esposti, ha ritenuto di dover irrogare al professore la sanzione disciplinare della sospensione dell’insegnamento per trenta giorni.

Il professore proponeva due distinti ricorsi, poi riuniti, avverso suddetta sanzione in quanto riteneva il provvedimento discriminatorio nei confronti dei docenti che non si riconoscevano nel crocifisso e perché lesivo dei diritti fondamentali di insegnamento e libertà di coscienza in materia religiosa.

Il Giudice del Lavoro respingeva i ricorsi richiamando la sentenza della Grande Camera dell aCorte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 marzo 2011 in cui si affermava che la presenza del simbolo religioso non pregiudica il diritto degli alunni all’istruzione, la libertà educativa dei genitori nei confronti dei figli e quella di coscienza e religione, e non pone in essere discriminazioni su base religiosa.

Per il Tribunale il comportamento del docente ha integrato una violazione dei doveri di formazione ed educazione di ogni insegnante, perché al di là delle convinzioni personali, la questione dell’affissione in aula del crocifisso era stata oggetto di plurimi approfondimenti, in contesti diversi, sia da parte dei ragazzi che dei docenti, all’esito dei quali risultava evidente in senso della presenza del predetto simbolo in aula e la mancanza di qualsivoglia intento discriminatorio diretto a limitare la libertà del singolo gesto.

Anche la Corte d’Appello respingeva il gravame proposto dal docente. La Corte territoriale ha escluso che la vicenda possa considerarsi discriminatoria nei confronti del professore anche perché l’ordine di servizio era stato indirizzato a tutto il corpo docente senza disparità di trattamento. 

La corte ha poi precisato che il ricorrente non ha titolo per dolersi dell’asserita violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nonché di quello della laicità dello Stato, perché gli stessi non danno origine a diritti soggettivi dei singoli ma ad interessi diffusi la cui tutela è affidata agli enti esponenziali della collettività nel suo complesso. 

Le Sezioni Unite non prendono come base di riferimento le argomentazioni dei giudici territoriali. Secondo la Cassazione in fatto che non vi sia una discriminazione diretta non esclude che possa esserci discriminazione indiretta, giacché l’esposizione del crocifisso potrebbe porre il docente non credente o aderente ad altro credo in una situazione di svantaggino rispetto all’insegnante che aderisce a quel credo poiché solo il primo si vede costretto a svolgere l’attività di insegnamento in nome di valori non condivisi, con conseguente lesione di quella libertà di coscienza che il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare. 

Va detto però che l’affissione del crocifisso non ostacola il docente nell’esercizio di alcuna delle sue libertà, anche quella di criticare davanti alla classe, in forme legittime e rispettose della altrui coscienza morale, il significato e la stessa presenza del simbolo. 

La situazione di “particolare svantaggio” rispetto alle altre persone non è ravvisabile nel mero fastidio o nel disaccordo sul piano culturale. Anche se l’affissione del crocefisso risulta “sgradita” al ricorrente da sola non è in grado di intaccare la sfera delle sue convinzioni i mentali o delle sue opzioni in materie religiose.

Le Sezioni unite, comunque, escludono la sussistenza della discriminazione indiretta e motiva questa decisione richiamando alcuni interessanti precedenti che trattano casi simili. 

Del resto l’intera sentenza è un continuo richiamo a massime di altre decisioni, di corti nazionali e internazionali. La Corte, con questa decisione, ha voluto fare tutti i chiarimenti del caso così da non lasciare dubbi alcuni sulle future interpretazioni da adottare. 

Per i Giudici di Piazza Cavour, è illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.  

Il crocefisso di Stato nelle scuole pubbliche entra in conflitto anche con l’imparzialità e l’equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita la discriminazione basata sul maggiore o morire numero degli appartenenti all’una o all’altra di esse. Ed entra in conflitto col pluralismo religioso come aspetto di un più ampio pluralismo di valori. 

Va detto però che in virtù del principio supremo di laicità dello Stato è già garantita la pari libertà di coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente e di farne propaganda elle forme ritenute più opportune, attesa la previsione aperta dell’articolo 19 Cost., purché l’esercizio di tale diritto di propaganda e diffusione del proprio credo religioso non si traduca nel vilipendio della fede da altri professata.

Inoltre, proprio il crocefisso descrive anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresenta una storia e una tradizione di popolo. L’Italia ha infatti profonde radici cristiane, intrecciate con quelle umanistiche. Lo testimoniano le sue città, i suoi borghi, l’arte etc.

Allo stesso tempo, la croce e la passione di Cristo richiamavano valori condivisibili per il loro carattere universale, anche da chi non è credente (pace, dignità umana, fratellanza, solidarietà).

La nostra laicità non è esclusiva ma inclusiva, ovvero aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse. Accogliere le differenze  non vuol dire rinunciare alle proprie identità storiche, culturali, religiose.

Deve escludersi che la presenza del simbolo, quando derivi da una richiesta degli studenti in quello spazio pubblico peculiare nel quale essi imparano a condividere insieme e a formarsi culturalmente, qualifichi “tirannicamente” l’esercizio dell’attività che in esso si svolge.

L’esposizione del simbolo religioso non è un atto di propaganda, non rappresenta uno strumento di proselitismo. E’ un atto di testimonianza, di professione della fede religiosa da parte dei componenti di quella comunità di vita in formazione che è una classe di scuola.

Dunque, tornando alla questione di fondo, gli ermellini fanno presente che l’esposizione del crocefisso non è stabilita da una legge ma secondo quanto disposto dall’articolo 18 del r.d. n. 965 del 1924, questo risulta essere tra gli arredi scolastici e, pertanto, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi. 

Leggi il testo della sentenza n. sentenza 24414-2021

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Articolo 18 del r.d. n. 965 del 1924

Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.

Articolo 19 Costituzione

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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