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Sezioni Unite, equiparazione della convivenza more uxorio con l’unione di fatto

Cassazione penale - Sezioni Unite sentenza n. 10381 del 2021

C’è differenza (di trattamento) tra l’unione di fatto e la convivenza more uxorio? La scriminante ex art. 384 comma 1 c.p. vale per entrambe le situazioni?

La Cassazione ha trattato l’argomento risolvendo un interessante conflitto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10381 del 2021 che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso di favoreggiamento personale che, in un certo senso, ha permesso ai Supremi Giudici di fare interessanti osservazioni e chiarimenti sulla differenza  esistente tra l’unione di fatto e la convivenza more uxorio. 

Infatti, la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite riguarda la possibilità o meno di applicare la scrutinante di cui all’articolo 384, primo comma, del codice penale, al convivente more uxorio. 

La questione era stata ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione sulla responsabilità dell’imputata e su cui ha rilevato l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza, sicché la sesta sezione che era stata originariamente interessata, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 

 

Normativa di riferimento

Articolo 384 Codice Penale – Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Articolo 618 Codice di procedura penale – Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Articolo 307 comma 4 – Codice Penale 

Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Articolo 199 Codice di procedura penale – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

1. I prossimi congiunti [307 c.p.] dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [331-333], querela [336-340] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].

2. Il giudice, a pena di nullità [177-186], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:

  1. a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
  2. b) al coniuge separato dell’imputato;
  3. c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato

Articolo 2 Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3].

Articolo 27 Costituzione

La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].

L’imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]

Articolo 29 Costituzione 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [79 ss. c.c.].

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare [143, 143 bis, 143 ter, 144, 145, 146, 147, 148].

 

La Procura generale ha depositato una memoria in cui ribadita la portata eccezionale della causa di non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, cod. pen., ha escluso ogni possibilità di ricomprendere nella categoria di “coniugi” anche i conviventi more uxorio, sottolineando come proprio la cd. legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n. 76) nel regolamentare esclusivamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, avrebbe “seppellito” definitivamente ogni possibile interpretazione estensiva della nozione di coniuge finalizzata a ricomprendervi anche i conviventi.  Dunque, l’aver lasciato immutata la disciplina penalistica delle convivenze di fatto, intervenendo invece con disposizioni di adeguamento relative alle unioni civili vuole significare che il legislatore non ha inteso realizzare alcuna parificazione dei conviventi ai coniugati. 

Di diversa opinione era la tesi rappresentata dal difensore dell’imputata, secondo cui “il fatto che il legislatore del 2016 si sia preoccupato di coordinare le norme penali solo con la nuova disciplina delle unioni civili, senza nulla prevedere per le convivenze di fatto, non può impedire in sede interpretativa di estendere anche a quest’ultime la disciplina che si ricava dal «quadro storico evolutivo della materia», giungendo alla unificazione, anche sul piano penale, tra famiglia di fatto e famiglia legittima”. 

Dopo una lunga e articolata valutazione del caso, gli ermellini concludono affermando che “la struttura, la funzione e la natura della scusante dell’art. 384, primo comma, così come ricostruita, consente di concludere riconoscendo una assoluta parità delle situazioni in cui possono venirsi a trovare il coniuge e il convivente, nel senso che l’esistenza di un conflitto determinato da sentimenti affettivi, non può essere valutato differentemente a seconda che l’unione tra due persone sia fondata o meno sul vincolo matrimoniale”. 

Quindi, alla luce di quanto appena osservato – si legge in sentenza – può formularsi il seguente principio di diritto: “l’art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”

Leggi il testo della sentenza Cassazione – SS.U.U. n. 10381/2021

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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