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Sezioni Unite, infortuni sul lavoro e azione di regresso dell’INAIL

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili Sentenza 16 marzo 2015, n.5160

Cassazione

Sezioni Unite, infortuni sul lavoro e azione di regresso dell’INAIL
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Sentenza 16 marzo 2015, n.5160
Pres. Roselli – est. Nobile

Cassazione, Sentenza, Sezioni Unite, Civile, Azione di regresso, INAIL, assicurazione obbligatoria, lavoro, infortunio, prescrizione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno esaminato un interessante caso relativo all’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro in conseguenza ad un’infortunio.

L’argomento ha permesso ai supremi giudci di trattare approfonditamente il tema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e del termine di prescrizione (nel caso in cui non sia stato avviato un procedimento penale) entro cui esercitare la suddetta azione.

Secondo i giudici di Piazza Cavour detto termine inizia a decorrere dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, si legge in sentenza: ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa“.

Articolo di riferimento:

Articolo 384 Codice di Procedura Civile
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto anorma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Leggi il testo della Sentenza – Sezioni Unite n. 5160-2015

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