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Sezioni Unite, regole, udienza preliminare e giudizio abbreviato

Sezioni Unite, regole, udienza preliminare e giudizio abbreviato
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali
Sentenza 27 marzo – 15 maggio 2014, n. 20214
Presidente Santacroce – Relatore Relatore

cassazione-1Le Sezioni Unite penali della suprema corte di Cassazione hanno emesso una interessante sentenza, che si riporta integralmente al link in fondo alla pagina, che “detta” alcune importanti regole riguardanti lo svolgimento dell’udienza preliminare e del giudizio abbreviato.

In particolare, il quesito su cui le Sezioni unite sono state chiamate a rispondere riguardava proprio il diritto d’accesso al suddetto rito speciale ovvero “Se può ritenersi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso dell’udienza preliminare, prima che il giudice dichiari chiusa la discussione ma dopo le conclusioni del pubblico ministero“.

Le considerazioni in diritto del Supremo Collegio spiegano che “in proposito sussiste effettivamente un contrasto di giurisprudenza, atteso che secondo un primo orientamento, che l’ordinanza di rimessione definisce “più risalente, ma prevalente”, la risposta deve essere positiva, come affermato a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 755 del 14/11/2002, Tinnirello, Rv. 223251, secondo la quale l’espressione “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422” impiegata dall’allora vigente art. 439, comma 2, cod. proc. pen. (riprodotta nel testo dell’articolo 438, comma 2, cod. proc. pen. come sostituito dall’art. 27 legge 16 dicembre 1999, n.479) per designare il momento preclusivo della richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare è “certamente idonea a ricomprendere l’intera fase della discussione prevista dal comma 2 dell’art. 421 fino al suo epilogo”.

A sostegno di tale soluzione si è rilevato che il legislatore, “quando ha voluto collegare delle decadenze al momento iniziale della discussione lo ha detto chiaramente, adottando le opportune, diverse, espressioni come nei casi della formulazione della richiesta di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162-bis, comma quinto, cod. pen.) e della rinuncia all’impugnazione da parte del pubblico ministero e delle parti private (art. 589, commi 1 e 3, cod. proc. pen.); si è richiamata inoltre la ratio deflazionistica del giudizio abbreviato che induce ad una interpretazione lata delle norme che ne regolano l’accesso“.

Si legge nella sentenza: si allineano due pronunce risolutive dei conflitti di competenza sollevate da giudici dibattimentali, investiti del giudizio a seguito della declaratoria di inammissibilità di richieste di rito abbreviato, reputate intempestive dal giudice dell’udienza preliminare. Nel primo caso (Sez. 1, n. 15982 del 23/03/2004, Marzocca,i Rv. 227761) tali richieste erano state considerate “tardive perché presentate dopo che il pubblico ministero aveva preso le proprie conclusioni”; e la Corte ha ritenuto invece che la richiesta fosse tempestiva in quanto l’espressione utilizzata dall’art. 438 “si riferisce all’intera fase della discussione fino al suo epilogo, di guisa che il termine finale per la rituale proposizione della richiesta è rappresentato dal momento in cui si esaurisce tale discussione”. Nel secondo (Sez. 1, n. 12887 del 19/02/2009, Iervasi, Rv. 243041) la tardività era collegata al fatto che la richiesta di giudizio abbreviato era stata presentata per la prima volta nell’udienza successiva all’attività di integrazione probatoria disposta dal giudice ex art. 421-bis cod. proc. pen.; e la Corte ha chiarito che la richiesta può essere presentata fino al momento in cui viene dichiarata chiusa la discussione e quindi anche dopo l’eventuale emissione dei provvedimenti di integrazione delle indagini o delle prove, che non possono che precedere la chiusura della discussione. Nello stesso senso dell’ultima pronuncia si era già espressa, sia pure incidentalmente, Sez. 5, n. 6777 del 09/02/2006, Paolone, Rv. 233829, che, nel giudicare erronea la sentenza della corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto inutilizzabili la consulenza di parte e i documenti prodotti dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare anteriormente alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, rammenta che tale richiesta “può essere presentata anche dopo l’eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare ai sensi degli artt. 421-bis o 422 cod. proc. pen.”.

In senso diametralmente e consapevolmente opposto, proseguono gli ermellini, si è invece espressa Sez. 3, n. 18820 del 31/03/2011, T., Rv. 250009, che, in un caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata avanzata dopo che la discussione era già stata avviata e dopo che il p.m. ed alcuni difensori avevano già formulato richieste conclusive, ha reputato “corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto tardiva la richiesta”, affermando il principio secondo cui quest’ultima “nell’udienza preliminare può essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la parola al p.m. per la formulazione delle conclusioni”.

Pertanto, “a fondamento dell’opposta ricostruzione la pronuncia in esame postula anzitutto l’intenzione del legislatore di individuare anche all’interno dell’udienza preliminare, pur nella sua apparente informalità se raffrontata all’udienza dibattimentale, diverse fasi che in parte evocano la struttura di quest’ultima. È così possibile individuare “un momento iniziale di costituzione delle parti (art. 420), un momento di discussione (nel corso del quale il p.m. illustra le ragioni a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio ed i difensori quelle opposte) ed un momento di conclusioni (in cui il pubblico ministero, prima, ed i difensori, poi, rassegnano le rispettive richieste finali)”; la scansione risponde all’esigenza, avvertita dal legislatore, “di dare ordine ad un rito (l’udienza preliminare) che non può, e non deve, risolversi in una generica ed informale discussione produttrice di confusione e di probabili iniquità” ed è altresì funzionale rispetto all’esigenza di individuare termini certi per le attività che comportano decadenze (costituzione di parte civile e richiesta di ammissione al rito abbreviato). È dunque necessario – prosegue la sentenza in esame – individuare senza equivoci il termine descritto con l’espressione “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.421 e 422”. L’ampio orientamento espresso dai precedenti della Corte, nel far riferimento al momento in cui si esaurisce la discussione con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti ingenera il dubbio che tale momento vada a coincidere con quello in cui il giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per decidere. Ma, osserva la sentenza, se tale fosse stato l’intento del legislatore, “non ci sarebbe stato alcun motivo di usare questa espressione composita ed apparentemente ambigua ma si sarebbe piuttosto detto, come fatto chiaramente nell’art.421, comma 4, che la facoltà di richiedere il rito abbreviato avrebbe potuto, e dovuto, essere esercitata prima che il giudice dichiari chiusa la discussione; se ciò non è avvenuto, è perché, evidentemente, si è inteso […] individuare un termine diverso ed un po’ anticipato rispetto a quello della fine della discussione”. La disposizione in esame è, in realtà, prosegue la sentenza, “decisamente chiara” e risponde a precise esigenze di trasparenza sulle modalità di svolgimento del rito ed anche di par condicio (quando, ad esempio, si tratti di procedimento con più imputati). In tale ultima situazione, infatti, “considerata la possibilità, tutt’altro che remota, che vi siano imputati in posizioni differenti (sì che le scelte difensive dell’uno possono riverberare sull’altro) deve essere necessario che tutti siano posti nelle medesime condizioni e che quindi, per tutti, il termine-sbarramento, entro cui rappresentare le proprie strategie processuali, sia il medesimo. Ciò può avvenire solo se la lettura dell’art. 421, comma 2, sia quella che lo stesso tenore della norma suggerisce (tanto più se raffrontato al diverso linguaggio normativo nell’art. 421, comma 4) e cioè, che la linea di confine è data dal momento in cui il g.u.p. concede la parola al p.m. per formulare le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422”. Diversamente opinando, si potrebbero ingenerare ulteriori motivi di confusione e di disparità di trattamento a seconda che l’espressione “formulazione delle conclusioni di tutte le parti” venga intesa separatamente (vale a dire per ciascun imputato) ovvero, per tutti gli imputati. Potrebbe, infatti, darsi il caso (soprattutto per procedimenti con più imputati) in cui, ad un’udienza preliminare completa, dove tutti abbiano concluso, in limine della camera di consiglio, uno o più imputati improvvisamente cambino opinione e riaprano interamente il discorso formulando una richiesta di rito abbreviato, cui potrebbe accodarsi anche qualche altro imputato. Ma potrebbe anche verificarsi l’ipotesi in cui, invece, si voglia ritenere ancora aperta la possibilità di chiedere il rito abbreviato solo a “quell’imputato per il quale il difensore non abbia ancora concluso”; in tal caso, però, “si scivolerebbe su un piano di palese disparità di trattamento tra imputati essendo evidente che, poiché le discussioni difensive non possono essere simultanee, la scansione dei tempi di discussione (talvolta, necessariamente ripartita in giorni diversi) non avrebbe più – come è sempre stato – un obiettivo meramente pratico di pianificare gli interventi ma potrebbe diventare esso stesso strumento per nuove strategie difensive alla luce delle conclusioni che vengano, via via, rassegnate da altri. Il tutto, all’evidenza, finirebbe per delineare uno scenario sempre più confuso in cui il termine per accedere al rito abbreviato (scelta processuale di non poca rilevanza) non sarebbe più lo stesso per tutti i coimputati ma risulterebbe legato a profili arbitrari, casuali ed (eventualmente) ad astuzie difensive“.

Le Sezioni Unite poi ricordano che “di recente si è poi espressa in favore dell’orientamento maggioritario, sia pure soltanto in via di obiter, Sez. 1, n. 348 del 18/12/2013, osservando che in presenza di un dettato normativo che introduce una preclusione, l’interpretazione non può determinare l’anticipazione della scadenza del termine rispetto all’ordinario significato dei termini utilizzati dal legislatore”.

In breve, per addivenire alla soluzione della questione è opportuno richiamare brevemente le linee fondamentali del giudizio abbreviato ovvero “un procedimento introdotto nel vigente codice che rientra nel novero delle procedure semplificate alternative al dibattimento aventi finalità deflative, volte cioè a consentire la definizione con forme più agili e veloci di gran parte del contenzioso, consentendo in tal modo di rendere concretamente attuabile, nel sistema di obbligatorietà dell’azione penale che caratterizza il nostro ordinamento, la operatività del modello di processo accusatorio più garantista e correlativamente più complesso”.

In questo quadro il punto di partenza è la norma di legge di riferimento e cioè il comma 2 dell’articolo 438 cod. proc. pen., secondo cui nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta, oralmente o per iscritto, “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422”; disposizione del tutto coincidente con quella precedente alla novella del 1999, contenuta nell’allora vigente articolo 439, comma 2.

Tale semplice formula “si è prestata a differenti interpretazioni atteso che, sul mero piano letterale, essa può comprendere e pertanto riferirsi all’intero periodo che va dal momento immediatamente antecedente la formulazione delle prime conclusioni, quelle del p.m., fino all’ultimo momento in cui termina la discussione e si cristallizzano le conclusioni rassegnate da tutte le parti, cioè quello della replica da parte del difensore che parla per ultimo. Per pervenire ad una corretta interpretazione é dunque necessaria una complessiva valutazione delle esigenze sottese alla disposizione e del contesto in cui la stessa si inserisce“.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha precisato che “la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati non è elemento cui può fondatamente riconoscersi l’efficacia di influenzare le scelte di ciascun imputato. La pretesa esigenza di parità pare impropriamente invocata, atteso che ciò che deve essere assicurato, trovando anche tutela costituzionale, è la parità tra le parti contrapposte del processo, e cioè tra accusa e difesa. Agli imputati devono invece essere garantiti uguali diritti e uguali opportunità, il che certamente avviene quando, rispettando le scansioni dell’udienza preliminare e l’ordine dei relativi interventi, agli stessi si riconosce il diritto di richiedere l’accesso al rito dopo le conclusioni del pubblico ministero“.

Pertanto, concludono i giudici del Palazzaccio affermando il seguente principio “nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive“.

Per conoscere le motivazioni della decisione

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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