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Sezioni Unite : se c’è conflitto anche il PM deve astenersi

Sezioni Unite : se c’è conflitto anche il PM deve astenersi
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza 5 dicembre 2012 n. 21853

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una importante sentenza in materia di astensione del giudice dalla causa. Recentemente le Sezioni unite hanno trattato l’argomento (Sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012) in quanto sono state chiamate a decidere un caso in cui “l’interesse in gioco” di cui all’art. 51 codice di procedura civile, non fosse il proprio ma quello di un prossimo congiunto.

In questo caso, gli ermellini non hanno esitato a dichiarare l’obbligatorietà dell’estensione del magistrato in quanto la situazione che si veniva a creare era tale da “minare le condizioni di imparzialità in relazione all’esercizio della sua funzione, ponendo in conflitto anche solo potenziale, l’interesse pubblico generale alla legalità con l’interesso proprio o dei prossimi congiunti”

La sentenza odierna richiama nuovamente l’attenzione delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione sull’argomento in quanto riguarda un caso molto particolare, relativo alla obbligatorietà o meno dell’astensione da parte di un PM dal trattare una causa in cui vi sono indagati alcuni componenti della Giunta Regionale avendo (il togato) degli interessi in gioco in quanto possiede una struttura sanitaria privata (di proprietà della sua famiglia) convenzionata con la regione (diretta dal marito).

Anche in questo caso le Sezioni Unite tagliano corto e optano per l’astensione.
Infatti, con la sentenza n. 21853 del 5 dicembre 2012, respingendo il ricorso presentato dal PM, hanno legittimano la sanzione della censura per il pubblico ministero che non si astiene dal trattare la suddetta causa.

Per i giudici del Palazzaccio “sussiste l’obbligo del pubblico ministero di astenersi allorquando la sua attività, doverosamente imparziale, possa essere infirmata da un interesse personale o familiare”.  In tal modo, per i giudici, si equiparano “restando altrimenti insopportabilmente incoerente il sistema normativo, l’ipotesi di cui all’articolo 36 che riguarda il giudice penale, quella di cui all’articolo 52 Cpp, nonché ogni altra ipotesi in cui le gravi ragioni di convenienza coincidano con la presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto”.

In base al dovere di astensione per il pubblico ufficiale di cui all’articolo 323 del Codice Penale  “in presenza di un interesse proprio o di un  prossimo congiunto”  fonda “un dovere generale di astensione in tutte le ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto di interessi. Si salvaguarda per questa via il principio di imparzialità a cui deve ispirarsi non solo, come è ovvio, l’attività dei magistrati ma anche, a norma dell’articolo 97 Costituzione, quella svolta dai pubblici ufficiali”.

Pertanto, Corte conclude osservando che  “il conflitto può essere configurabile allorché l’interesse, anche solo potenziale, abbia carattere di attualità e di oggettiva, concreta rilevabilità, non sia cioè puramente congetturale o remoto”, in base ad una valutazione che effettuata dal giudice di merito.

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