Sentenze Cassazione

Cassazione, stalking verso una collega. Condannato un magistrato

Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 7042 del 21 marzo 2013

Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7042 del 21 marzo 2013

Cassazione, stalking verso una collega. Condannato un magistrato
Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7042 del 21 marzo 2013

Le Sezioni Unite Civili hanno trattato una vicenda molto interessante relativa ad un caso di stalking tra colleghi di lavoro in cui però era un PM a doversi difendere.

La questione si è conclusa con la sentenza n. 7042 del 21 marzo 2013, in cui il magistrato è stato condannato poichè la Corte ha ritenuto sussistenti (ai fini della configurabilità della fattispecie di reato) e, pertanto, penalmente rilevanti gli elementi che sono emersi nel corso del giudizio.

Del tutto legittima dunque la sanzione disciplinare irrogata dal CSM nei suoi confronti per aver assillato una collega con continue telefonate, SMS e richieste di incontri nonostante i rifiuti della donna.

Secondo i giudici che hanno trattato il caso il comportamento tenuto dallo stalker avrebbe arrecato “profondo turbamento alla vita personale e familiare, con lesione del prestigio della magistratura in considerazione della notorietà che dette condotte avevano ricevuto”.

Sempre nel provvedimento giurisdizionale (con riferimento al secondo illecito) si legge che “il fatto di avere, con la condotta ossessiva di cui al primo, creato pregiudizio allo svolgimento del lavoro della collega, entrando continuamente nel suo ufficio per sollecitare incontri, trattenendovisi ogni volta a lungo nonostante le chiare manifestazioni di insofferenza oppostegli, nonché di avere inviato alla collega, a seguito del netto rifiuto dalla stessa oppostogli, una lettera con la quale segnalava la situazione di incompatibilità in cui la medesima collega si sarebbe trovata a causa dell’esercizio della professione legale da parte della sorella, e di avere poi segnalato la detta incompatibilità al Consiglio superiore della magistratura”.

La Sezione disciplinare che ha preso in esame le risultanze dell’indagine disciplinare e delle asserzioni esposte nel corso dell’udienza disciplinare, è giunta alla conclusione che tutto quello che era stato esposto dalla collega con riferimento alle condotte dell’uomo “avevano trovato riscontro nelle risultanze istruttorie” e, pertanto, la stessa sezione ha rappresentato che tali comportamenti rientrassero nella fattispecie di reato di cui all’art. 612-bis del Codice Penale,“essendosi una parte della condotta e il momento finale della consumazione del reato, di natura abituale, verificatisi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009 (25 febbraio 2009), con conseguente assoggettamento delle condotte stesse alla nuova fattispecie di reato”.

La condotta descritta avrebbe dunque procurato nella collega “una forma ansiosa evidente”.

Tale comportamento oltre ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen., veniva a costituire un “comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti di un altro magistrato”, condotta, questa, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d).

Circa la sanzione la Sezione, dopo aver valutato tutta la vicenda, ha optato per infliggere la “sanzione della perdita di anzianità di mesi due, con applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio, confermando la destinazione dell’incriminato alla funzione di magistrato distrettuale requirente presso la Corte d’appello di Firenze”.

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