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Sfruttamento della prostituzione minorile : punibile anche il tentativo

Sfruttamento della prostituzione minorile : punibile anche il tentativo
Cassazione Penale – Sentenza n. 39452/2012

La Suprema corte di Cassazione ha emesso una sentenza molto interessante in materia di prostituzione minorile.

Ciò che i giudici hanno ravvisato, analizzando i fatti di causa, è la possibile configurazione del suddetto reato anche nella forma del tentativo.

In pratica, chiedere ad una prostituta di procurare una minorenne per intrattenere con quest’ultima dei rapporti sessuali configura il reato di prostituzione minorile appunto nella forma del tentativo, nel caso in cui non si concretizzi o, come nel caso in esame non si concretizzi con una minorenne ma con una prostituta maggiorenne.

La sentenza n. 39452/2012 ha analizzato le sentenze emesse nella fase di merito, che riguardavano un cinquantenne condannato per aver intrattenuto rapporti sessuali a pagamento con ragazze minori di 16 anni e per la detenzione di numerose immagini pedopornografiche.

La difesa dell’imputato ha presentato il ricorso in cassazione perchè sostengono l’insussistenza del reato di prostituzione minorile nella forma del tentativo e rappresentano ai giudici che «l’imputato aveva insistito presso una prostituta rumena perché quella gli procurasse una ragazza minore degli anni 16 con cui avere un rapporto sessuale a pagamento».

La prostituta, non avendo minorenni da “offrire” ma volendo comunque ottenere il compenso promesso dall’imputato, ingannò quest’ultimo «presentato una ragazza maggiorenne che sarebbe potuta apparire come minore senza esserlo».

In un altro processo la prostituta veniva assolta dall’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile e, pertantro, per gli avvocati difensori, emettere una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato sarebbe stato ingiusto poichè, appurata la maggiore età della donna con cui è stato consumato il rapporto sessuale, una pronuncia in tal senso era illogica perchè l’imputato sarebbe stato condannato non per aver intrattenuto un rapporto sessuale con una minorenne ma solo per aver avuto l’intenzione di farlo.

La Cassazione, richiamando la decisione quadro della UE del 22/12/2003, ha osservato che «vulnerare all’origine l’illecito fenomeno della prostituzione minorile, colpendo non solo l’offerta ma anche la domanda di essa, cioè la condotta del “cliente”».

La corte continua dicendo che «il reato si consuma al momento del compimento dell’atto sessuale in cambio di un corrispettivo, ma prima di allora, in presenza del compimento di atti idonei ed univoci, ben può configurarsi il delitto tentato».

In poche parole, gli atti parzialmente realizzati manifestano l’intenzione criminosa che non si è realizzata soltanto per circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente.

L’imputato, infatti, era intenzionato a commettere il delitto per questo, anche con l’aiuto della prostituta rumena, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione dello stesso.

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