Si puó licenziare un solo lavoratore per motivi economici?
Cassazione Sentenza n. 15258/2012
Come giustificare il licenziamento di un solo dipendente su settanta?
Certamente non si puó ipotizzare che questa interruzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad esigenze economiche anche se la tesi prospettata dal datore di lavoro si orientava proprioverso questa direzione e lo giustificava sostenendo che era la conseguenza dovuta al riassetto organizzativo dell’azienda e al contenimento dei costi.
Forse una ipotesi troppo azzardosa che faceva intravedere le vere ragioni del licenziamento che riguardavano non certo questioni economiche ma piuttosto attriti personali tra il datore di lavoro e il dipendente licenziato.
Sulla base di queste osservazioni la Corte d’Appello di Brescia accoglieva il ricorso presentato dal lavoratore e annullando il licenziamento, procedeva alla sua reintegra oltre a far corrispondere al ricorrente quelle mensilità maturate dopo il licenziamento.
A questo punto il datore di lavoro pirtava il caso fino a Piazza Cavour dove rappresentava ai Supremi Giudici che il licenziamento si fondava appunto su un giustificato motivo oggettivo, incentrato su necessità di risparmio e di riorganizzazione del settore.
L’onere della prova spetta al datore di lavoro e i giudici hanno voluto esaminare con attenzione quanto é stato posto a fondamento delle pretese datoriali per salvaguardare il diritto di questo a gestire liberamente la propria azienda (come stabilito dall’art. 41 Cost. – Libera iniziativa economica) e valutare la reale sussistenza del motivo di cui sopra e, caso contrario, far scattare l’addebito nei confronti del datore di lavoro.
Dall’analisi effettuata nella fase di merito é emerso che l’azienda ha licenziato un solo lavoratore su settanta e il settore in cui era impiegato l’uomo che é stato licenziato non era per niente in crisi.
Dopo aver valutato la vicenda la Cassazione, con la sentenza n. 15258/2012 ha stabilito che nel caso in questione non vi fossero esigenze tecnico economiche e valide ragioni per giustificare il sacrificio della posizione del controricorrente e, pertanto, ha dato ragione al lavoratore.