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Sicurezza sul lavoro, sinistro, responsabilità, colpa

Sicurezza sul lavoro, sinistro, responsabilità, colpa
Suprema Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro
Sentenza del 4 febbraio 2014, n. 2455

Argomenti della sentenza :

Lavoratore, ponteggio, incidentale, responsabilità, sinistro, concorso, sicurezza, colpa, datore di lavoro, dipendente, lavoro, cassazione, sentenza, civile, lavoro

 

La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato un caso relativo alla sicurezza sul posto di lavoro e, in base a quanto emerge nella stessa gli ermellini hanno riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro anche per gli incidenti che si verificano durante la messa in sicurezza del cantiere.

 

sicurezza lavoro

 

Si legge nella sentenza che “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature e di lavorazioni che espongano i lavoratori a rischi di caduta dall’alto – cui si collegano sia l’obbligo per il dipendente dell’utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, sia l’obbligo per l’imprenditore o la persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino senza adeguati sistemi volti a garantire la loro sicurezza – il datore di lavoro e’ sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, se non viene specificamente dimostrato che ricorrono tutti gli elementi propri dell’ipotesi del c.d. rischio elettivo. Ne consegue che e’ da ascrivere all’esclusiva responsabilita’ del datore di lavoro l’infortunio occorso ad un lavoratore precipitato al suolo mentre era intento alla realizzazione di un ponteggio all’altezza di circa sei metri da terra ove – pur in mancanza di una precisa ricostruzione della dinamica del fatto in tutti i suoi particolari – sia stato accertato, anche attingendo elementi di giudizio dall’esame degli atti anche dal procedimento penale a carico del datore di lavoro definito con decreto penale di condanna, che:

a) il lavoratore non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza perche’ quelle in dotazione, erano munite di una catena troppo corta per l’esecuzione del lavoro di montaggio del ponteggio;

b) le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio (ove operava il lavoratore) non erano fissate o comunque tenute ferme onde evitare la caduta del lavoratore stesso;

c) tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione;

d) i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal lavoratore infortunatosi da solo, nonostante la precarieta’ delle strutture man mano montate e la pericolosita’ del lavoro dovuta anche all’altezza in cui veniva svolto“;

Inoltre, continua la Cassazione affermando che “in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ai fini della ripartizione di responsabilita’ stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attivita’ aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilita’, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l’attribuzione di compiti operativi nell’ambito dei criteri prefissati. Ne consegue che non puo’ essere considerato “preposto”, ai suddetti fini, l’operaio piu’ anziano di una squadra, pur dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri, ma privo di uno specifico addestramento al ruolo di capo squadra nonche’ dei poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa“.

Sulla base di queste considerazioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta affinché provveda ad una nuova decisione tenendo in considerazione i principi appena esposti.

Leggi il testo della sentenza

 

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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