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Simulazione, interposizione fittizia di persona

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Simulazione, interposizione fittizia di persona
Suprema Corte di Cassazione Sezione VI – 3 Civile
Ordinanza 7 novembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1466
Presidente Segreto – Relatore Vivaldi

Con l’ordinanza che di seguito si riporta la Cassazione ha trattato e ritenuto fondato il ricorso in cui l’unico motivo denunciato era la la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Nello specifico il ricorrente lamentava che erroneamente la Corte di merito avesse ritenuto sussistere, nel caso in esame di interposizione fittizia di persona, litisconsorzio necessario, con riferimento al venditore, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; con conseguente rimessione della causa, a tal fine, al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
 

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