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Sospensione dipendente, licenziamento e processo penale

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Sospensione dipendente, processo penale
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 6 novembre 2013 – 29 gennaio 2014, n. 1923
Presidente Stile – Relatore Curzio

L’azienda sospende dal servizio il dipendente in attesa della conclusione del processo penale per iniziare l’azione disciplinare.
L’uomo venne riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e condannato in primo grado alla pena di anni quattro e giorni venti di reclusione oltre la multa anche se patteggiò in appello la pena di anni tre e giorni dieci di reclusione oltre 1.600,00 Euro di multa.
Finito l’iter giudiziale presentò richiesta di riassunzione in servizio ma l’azienda iniziò il procedimento disciplinare intimando allo stesso il licenziamento con preavviso di quattro mesi.
Il licenziamento venne impugnato dal lavoratore e respinto sia in primo che in secondo grado
Anche in Cassazione l’esito non cambia e gli ermellini hanno ricordato che “in base all’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”) la pubblica amministrazione datrice di lavoro può estinguere il rapporto di lavoro qualora sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna. L’azienda, in base alla normativa di riferimento, può iniziare il procedimento disciplinare per poi sospenderlo in attesa della sentenza che chiude il processo penale, oppure può, dopo aver sospeso cautelarmente il ricorrente in relazione al provvedimento di custodia cautelare, aspettare l’esito del giudizio penale e quindi una sentenza che accerti il fatto con la forza del giudicato, per iniziare il procedimento disciplinare. È questa una scelta a maggiore garanzia del dipendente, che non può risolversi in una penalizzazione del comportamento prudente dell’azienda e, più a monte, dell’interesse generale che la pubblica amministrazione deve considerare e tutelare.
L’attesa di una sentenza irrevocabile permette di basare l’avvio del procedimento disciplinare su di una conoscenza del fatto in tutte le sue componenti, materiali e giuridiche, in quanto il “fatto” da considerare per valutarne le conseguenze sul piano disciplinare, è il fatto-reato, comprensivo di tutte le sue componenti, incluse quelle attinenti all’elemento psicologico. E tale fatto viene compiutamente accertato non con il provvedimento di custodia cautelare, ma con la sentenza che conclude il processo”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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