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Condanna senza pronuncia sulle spese: la via è quella della correzione dell’errore materiale

Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 25.1.2013, n. 4091

Condanna senza pronuncia sulle spese: la via è quella della correzione dell’errore materiale
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 25.1.2013, n. 4091

Cosa fare quando un giudice omette di pronunciarsi sulle spese processuali.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguardava proprio una omissione sulle spese a seguito di una sentenza di condanna e, gli ermellini ne hanno approfittato per chiarire alcuni aspetti importanti e indirizzare colui che ha interesse verso la giusta via per far fronte a questa dimenticanza.

I giudici della prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n.4091 del 25 gennaio 2013, hanno infatti stabilito che il rimedio esperibile per i casi appena citati è quello della procedura di correzione degli errori materiali.

Di seguito si riporta un estratto della sentenza:

…omissis…

Il ricorso è fondato.

Premesso che il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna che ometta di provvedere sulle spese processuali è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall’impugnazione. (Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, P.G. in proc. Taraschi, Rv. 251049), si osserva che l’art. 130 c.p.p., comma 2 stabilisce che il procedimento di correzione di errore materiale si svolge secondo il rito camerale tipico previsto dall’art. 127 c.p.p., con instaurazione del contraddittorio mediante avviso alle parti e al difensore.

Ne consegue che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato de plano è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c) (conforme Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 – dep. 16/01/2009, Sanna, Rv, 242270).

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente perchè provveda alla correzione di errore materiale mediante il procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

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3 Comments on Condanna senza pronuncia sulle spese: la via è quella della correzione dell’errore materiale

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