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SS. UU. – Retroattività dei parametri forensi per le cause in corso

Con due sentenze le Sezioni Unite stabiliscono la retroattività dei parametri forensi per le cause in corso .

Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza 12 ottobre 2012 n. 17405 e n. 17406

La riforma delle professioni e le tariffe professionali hanno certamente caratterizzato questo ultimo periodo.
Sul punto è stata addirittura chiamata in causa (si fa per dire) la Suprema Corte di Cassazione che ha dettato le regole circa l’applicazione delle nuove regole relative alle tariffe da utilizzare per le cause in corso.

E’ proprio il caso di dire che tutti gli  Studi Legali d’Italia hanno dovuto “fare i conti” con la Suprema Corte che ha stabilito con le sentenze n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012 la retroattività dei parametri forensi per la cause non ancora terminate.

Questa decisione è stata criticata da molti avvocati che, nonostante gli scioperi per la loro contrarietà alle nuove regole dettare per la professione forense, hanno dovuto ignoiare un altro boccone amaro.

(Clicca per leggere Regolamento Tariffe Professionali)

Le Sezioni Unite Civili hanno sferrato un duro colpo nei confronti degli avvocati che ai nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali preferivano le care, vecchie tariffe forensi.

In  base a quanto è stato stabilito dalla Corte, se al 23 agosto scorso, la causa, anche se iniziata anni prima, non era conclusa, gli effetti dei parametri si riverbereranno anche sull’attività pregressa.

I giudici giungono a tale decisione perchè il compenso “evoca la nozione di un corrispettivo unitario” e di ciò non si è “mai dubitato” in passato quando si trattava di applicare la tariffa aggiornata vigente al momento della liquidazione.

Inoltre, le voci relative alla  “complessità” o il “pregio dello opera” mal si coniugherebbero con una spezzettamento della causa.

Secondo la Suprema corte “a norma dell’articolo 41 del Dm 20 luglio 2012 n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell’articolo 9, comma 2, del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 25 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinati a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto”.

Pertanto, per i Supremi Giudici dovendosi dare all’articolo 41 “un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento”, sta a significare che la nuova procedura si deve “applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

Questa soluzione è stata anche presa al fine di evitare una possibile differente valorazione delle fasi della causa in conseguenza allo spezzettamento dei periodi della stessa pertanto in tal maniera è venuta meno anche l’ipotesi che  “pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere fra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in parte la precedente ed in parte la nuovo regolazione”. Infatti, ad una tale impostazione “osta il rilievo secondo cui il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata”. E sottolinea la Corte “di ciò non si è mai dubitato, quando si è trattato di liquidare oneri maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.

Questa situazione è anche conseguenza del fatto che  “l’attuale unificazione di diritti e onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di ‘compenso’ non può non implicare l’adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest’ultimo”, anche in ragione del fatto che alcuni elementi richiamati dall’articolo 4 del decreto, di cui si deve tener conto ai fini della liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti ecc.), “sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse essere riferito a singoli atti o a singole fasi”, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza.

Concludendo le Sezioni Unite osservano che questi elementi emersi dalle citate sentenze che riguarderebbero in linea di massima esclusivamente la liquidazione del compenso dovuto al professionista da parte del cliente inevitabilmente saranno “destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale”.

SS. UU. – Retroattività dei parametri forensi per le cause in corso

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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5 Comments on SS. UU. – Retroattività dei parametri forensi per le cause in corso

  1. Ecco le sentenze con le quali le Sezioni Unite stabiliscono la retroattività dei parametri forensi per le cause in corso

  2. Su facebook dovrebbero mettere il pulsante Non mi piace ;( cmq si sapeva che sarebbe andata così

  3. retroattività dei parametri forensi per le cause in corso

  4. tralasciando queste due sentenze… io mi chiedo come mai i nostri scioperi non portano a nulla? crisi crisi… tagli di qua e tagli di là ma solo pochi minuti fa leggevo la notizia dei 5.656.000 euro per il parcheggio dei deputati e quello che mi fa incavolare di più è stato sentire "I deputati devono pur essere messi in condizioni di andare a lavorare" … ma andassero seriamente a lavorare che non conoscono cosa vuol dire un giorno di lavoro…

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