Giurisprudenza Penale – Cassazione Sentenza n. 34471/2021 – Stalking – Atti persecutori – Danneggiamento – Minacce
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34471/2021 che si allega al link in fondo all’articolo, ha trattato un particolare caso di atti persecutori, nello specifico riguardava un figlio che ha aggredito e minacciato i propri genitori danneggiando anche i mobili di casa, l’auto e il cellulare della madre.
Nella sentenza in commento la Corte riporta i passaggi argomentativi che ruotano attorno a questa figura di reato e, nello specifico si legge che:
“Il reato di atti persecutori, configurando un’ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della procedibilità
Ad integrare il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, c.p., secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, sono sufficienti anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, in quanto anche due sole condotte di tale natura sono idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.
Nel delitto di atti persecutori, dunque, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi“.
Per saperne di più:
Leggi il testo della sentenza n. 34471/2021