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Stalking, scuola, insegnante, allievo

Stalking, insegnante, allievo
Suprema Corte di Cassazione Quinta Penale
Sentenza 2 ottobre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 8393
Presidente Oldi – Relatore Fumo

Con la sentenza che si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso di stalking che ha per protagonisti un’insegnante in servizio presso un istituto scolastico di S. Giorgio a Cremano e un allievo.

La docente dapprima veniva solo importunata da inseguimenti per strada e messaggini ma poi le cose sono peggiorate, infatti, l’allievo ha iniziato a perseguitarla con continui pedinanenti, insulti arrivando anche a minacciarla.

L’episodio più eclatante, si è verificato proprio fuori dell’Istututo in cui la donna prestava servizio. Mentre si dirigeva verso la propria vettura, la donna è stata bloccata dall’allievo che, afferrandola per un braccio le ha sfiorato i seni ed il fondo schiena.

Fortunatamente, una pattuglia di carabinieri si trovava in zona e hanno tratto in arresto lo stalker.

 

stalking professoressa alunno

 

Nelle fasi del processo, dalla documentazione fornita dall’imputato, è emerso che tra i due vi era stata in passato una corrispondenza epistolare e, dalla lettura di questi scritti, si è potuto facilmente notare il momento in cui avvenne il distacco tra la prof. e l’alunno ovvero il momento in cui il semplice “corteggiamento” si è trasformato in ossessione e risentimento per esser stato rifiutato.

L’imputato voleva dimostrare che inizialmente la professoressa corrispondeva il suo sentimento ma alla fine non ha fatto altro che aggravare la propria posizione aggiungendo anche di aver importunato l’insegnante in via epistolare.

La Corte ha rigettato il ricorso dell’uomo condannandolo anche al pagamento delle spese del procedimento.

 

Leggi il testo della sentenza

Articolo 660 Codice Penale  

Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono (1), per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 [c.p. 659] (2).

———————–

(1) Vedi l’art. 286, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia di servizio postale, bancoposta e telecomunicazioni.

(2) L’ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

 

Articolo 610 Codice Penale

Violenza Privata

Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

 

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609 bis Violenza sessuale

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

609 quinquies Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

609 sexies Ignoranza dell`età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articolo 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all`articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l`ignoranza dell`età della persona offesa.

609 septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall`articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta e irrevocabile.

Si procede tuttavia d`ufficio:

1) se il fatto di cui al l`articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell`esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d`ufficio;

5) se il fatto è commesso nell`ipotesi di cui all`articolo 609 quater, ultimo comma.

609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall`articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell`articolo 112.

609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore , quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l`interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l`esclusione dalla successione della persona offesa .

609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall`articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l`assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dal l`autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l`assistenza dei servizi minorili dell`Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l`autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

 

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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