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Stato di abbandono e adottabilità del minore

Stato di abbandono e adottabilità del minore
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 28 marzo – 30 maggio 2014, n. 12189
Presidente Salvago – Relatore Dogliotti

abbandono_minore(1)La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, ha esaminato un interessante caso relativo all’adottabilità del minore, nel caso in cui i genitori fanno mancare allo stesso l’assistenza morale e materiale, concretizzando così una situazione di totale abbandono.

La Corte ha ribadito che, come indicato dalla L. 184/1983, “il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente di origine sussiste fino a che non si verifichi una situazione di abbandono (mancanza di assistenza morale e materiale”.

Si legge nella sentenza “con motivazione adeguata e non illogica il giudice a quo evidenzia gli abusi sessuali del padre e del fratello sulla minore e l’atteggiamento ambivalente della madre che ha presentato denuncia, ma successivamente ha cercato di minimizzare e ridimensionare il fatto“.

Anche per i giudici di Piazza Cavour, come per quelli territoriali, “il danno subito è enorme poichè la minore “presenta un disturbo della condotta depressivo e post-traumatico di grado medio – grave da stress, nonché una sofferenza profonda“.

Inoltre, “non è in grado di reggere incontri con la madre per l’immensa sofferenza e delusione, circa l’incapacità della madre stessa di scegliere da che parte stare”.

Gli ermellini infine precisano che “la valutazione della Consulenza spetta al giudice del merito ed è insuscettibile di controllo in questa sede, se, come nella specie, è accompagnata da motivazione adeguata e non illogica e scevra da errori di diritto (tra le altre, in generale, Cass. N. 23362/2012)” pertanto, rigettando il ricorso affermano la correttezza della la sentenza impugnata dove si “ravvisa una situazione di abbandono (mancanza di assistenza materiale e morale), una prognosi di irreversibilità e una grave incidenza di tale situazione sullo sviluppo della personalità della minore“.

Articolo 1 L. 184/1983

Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia.
Tale diritto e’ disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Articolo 8 L. 184/1983

Sono dichiarati anche d’ufficio in stato di adottabilita’ dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perche’ privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche’ la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Per conoscere le motivazioni della decisione

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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