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Successioni mortis causa e accettazione dell’eredità

Successioni mortis causa e accettazione dell’eredità
Suprema Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro
Sentenza del 13 giungo 2014, n. 13491
Dott. STILE Paolo – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Signing testamentLa Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito riportiamo, ha trattato un interessante caso relativo all’accettazione dell’eredità soffermandosi su alcuni importanti aspetti riguardanti le successioni mortis causa in generale.

La Corte ricorda che “E’ noto, infatti, che nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione: mediante adizione oppure per effetto di gestione dei beni ereditari oppure per la ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 485 c.c.. Sicchè, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale posto dall’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma conseguendo solo all’accettazione di eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. 30 aprile 2010, n. 10525; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479)“.

Sulla base di quanto appena rappresentato i Supremi Giudici affermano che “Poichè nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, per la necessità anche di accettazione da parte del chiamato, chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede è onerato, in applicazione del principio generale posto dall’art. 2697 c.c., dell’onere di provarne l’assunzione della qualità, non desumibile dalla sola chiamata all’eredità, ma conseguendo alla sua accettazione espressa o tacita: sicchè la sua ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto convenuto in giudizio in detta qualità“.

Pertanto, dalle superiori ragioni discende conclusivamente l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con rigetto di tutti gli altri e l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale: con la conseguente cassazione, in relazione alle censure accolte, della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, che si uniformerà ai principi di diritto sopra fissati.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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