Con sentenza n. 6335/2012 la Cassazione (Sezioni Unite Civili), trattando il caso di un Comune che, per realizzare un impianto sportivo e la direzione dei lavori dello stesso per le attività di coordinamento relativi alla sicurezza per la progettazione ed esecuzione dell’opera, ha conferito l’incarico ad un architetto.
Purtroppo, dopo l’approvazione del progetto, la fase di esecuzione dell’opera era stata più volte interrotta dal direttore dei lavori “per ragioni tecniche”.
La cosa non è andata a genio al Comune, anche per le motivazioni fornite dall’incaricata della progettazione e della direzione dei lavori a giustificare queste “soste” e, pertanto, considerando le citate motivazioni insufficienti per per bloccare i lavori in corso d’opera, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e avviato innanzi al Tribunale un giudizio di responsabilità per danni in conseguenza della condotta negligente, imprudente e imperita nell’espletamento dell’incarico di progettista.
Nel giudizio il professionista, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile ma, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, i giudici di Piazza Cavour, riprendendo quanto già osservato nella sentenza n. 3165/2011, hanno deciso che “nelle controversie risarcitorie proposte dall’amministrazione appaltante nei confronti del professionista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se la parte ne abbia dedotto la responsabilità del direttore dei lavori per gli errori e le carenze progettuali a lui imputabili”.