La Cassazione è favorevole all’amministratore di sostegno esterno se ci sono conflitti familiari di mezzo
Articolo 404 Codice Civile
Amministrazione di sostegno
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. [continua a leggere]