"l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente" [continua a leggere]
Cassazione, "la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente" [continua a leggere]