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Targa prova solo per le vetture da immatricolare

Cassazione Civile - Sentenza n. 17665/2020

 

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17665/2020, che di seguito si riporta al link in fondo alla pagina, mentre si occupava di un caso riguardante un incidente stradale ha avuto modo di affrontare anche un argomento molto interessante relativo alla circolazione con la targa prova delle automobili già immatricolate.

Più nello specifico, la Cassazione doveva stabilire se in caso di sinistro vale o meno l’assicurazione della targa prova per i veicoli già immatricolati e, la questione è assume una certa importanza se pensiamo che una la prassi consolidata delle concessionarie d’auto o dei meccanici che per esigenze di prove tecniche o legate alla vendita è quella  utilizzare la targa prova anche su vetture già fornite di libretto di circolazione pensando che ciò basti per non assicurare la vettura.

Infatti, per le auto non ancora immatricolate la targa prova serve proprio per evitare che si circoli con una automobile priva di copertura assicurativa, dunque in tale ipotesi i dati della targa prova sono in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, di cui la vettura ancora non dispone.

La Cassazione nell’esaminare il caso in questione ha ricordato che anche di recente la tematica è stata oggetto di una Nota del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) del 30 maggio 2018, in risposta ai quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, che chiedevano se fosse, appunto, possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati.

Con un primo parere (recante la data del 30 marzo 2018) si avvalorava il principio secondo cui la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e per i casi previsti dalla legge, “con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 del Codice della strada“.  Precisava ulteriormente il Direttore generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che la circolazione in prova “può avvenire, per le specifiche modalità e ad opera dei soggetti indicati nel d.p.r …. con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione“. 

Qualche mese dopo il suddetto Dipartimento tornava sull’argomento ribadendo che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del dettato normativo che “secondo la previsione dell’art. 98 CDS, come modificato ed integrato dal DPR 474/2001, doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione“. (Nelle more, di concerto con il Ministero dei Trasporti è stato chiesto un parere al Consiglio di Stato che ancora non si è pronunciato).

Da ultimo, in data 14 febbraio 2019 è stato assegnato alla IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) l’esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365) di iniziativa parlamentare, titolato “Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli” in cui all’articolo 1 si prevede l’utilizzabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa. Ancora però è tutto fermo su questo fronte!

Secondo gli ermellini, però, la targa di prova sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato, mentre per l’auto  già dotata di una targa ordinaria, la circolazione su strada è consentita solo se il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da assicurazione, diversa dall’assicurazione della targa di prova. 

In breve, “la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”.

Precisando che “l’apposizione di quest’ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze per cui si dovrebbe escludere l’operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità civile”. 

Leggi la Sentenza della Cassazione n. 17665-2020

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