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Test del DNA illegittimo se fatto all’insaputa del figlio

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Test del DNA illegittimo se fatto all’insaputa del figlio
Suprema Corte di Cassazione Civile Prima Sezione
Sentenza 16 aprile – 13 settembre 2013, n. 21014
(Presidente Luccioli – Relatore Acierno)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo ad un test del DNA effettuato senza il consenso del figlio.

Una situazione tipica di chi ha dei dubbi sulla paternità.
Alla luce delle affermazioni prese dagli ermellini, sarebbe meglio pensarci accuratamente prima di raccogliere di nascosto i mozziconi delle sigarette del figlio per farli esaminare.

Nel caso esamnito veniva giudicata la condotta del padre che ha accertato l’idendtità genetica del figlio nel modo appena descritto prima di iniare l’azione di disconoscimento dove vengono prodotti i risultati ematologici raccolti.

Il figlio si rivolge al Garante per la privacy che sulla questione ha deciso di proibire ogni ulteriore attività di trattamento dei dati genetici del figlio da parte dell’agenzia investigativa e del padre, che avevano prelevato i campioni biologici e utilizzandoli senza il consenso del titolare per il test del DNA, e per la comparazione con il DNA dei due figli nati dal secondo matrimonio.
Il Garante inoltre ha anche vietato espressamente ogni ulteriore operazione volta al trattamento dei medesimi dati nell’ambito del procedimento civile in corso di disconoscimento di paternità.

Ecco dunque che il caso giunge fino alla Corte di Piazza Cavour dove i giudici, senza girarci tanto in torno, dopo una breve considerazione sui fatti di causa hanno concluso che “un test genetico meramente o predittivo e non indispensabile ai fine di valutare se esercitare un diritto, ancorché di pari rango di quello de contro-interessato, possa essere svolto senza il consenso del titolare dei dati, dovendosi rilevare, al riguardo, una netta continuità di regime giuridico nel trattamento dei dati genetici tra la fase anteriore e quella successiva all’emanazione dell’apposita autorizzazione prescritta nell’art. 90 del d.lgs. n. 196 del 2003“.

Leggi il testo della sentenza

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