Giurisprudenza civile, Sentenza Cassazione n.25413/2021 – Esigibilità crediti – Tutela frazionata – Parcellizzazione del credito e abuso del processo – Buona fede
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.25413/2021 che si riporta in fondo all’articolo, ha trattato un argomento molto interessante che molto spesso ha aperto le porte al cd. abuso del processo per cui il creditore per soddisfare un proprio interesse a danno di quello del debitore (ad esempio introducendo diverse azioni per soddisfare un credito).
Sul punto anche le Sezioni Unite sono più volte intervenute per fare chiarezza ma, con la sentenza in commento si tolgono tutti i dubbi che potrebbero sorgere in quanto gli ermellini hanno affermato che laddove vi siano dei crediti scaturenti dal medesimo rapporto obbligatorio ma che diventano esigibili in tempi differenti è possibile chiedere la tutela frazionata, con differenti azioni giudiziarie.
Interessanti sono i passaggi che i giudici di Piazza Cavour hanno voluto dedicare all’agire con mala fede o colpa grave e, più in generale all’articolo 96 c.p.c. e all’articolo 1284 c.c.
Per saperne di più:
Leggi il testo della sentenza n.25413/2021
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Articolo 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza [disp. att. 152].
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Articolo 1284 c.c. – Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. [1224, 1652, 1714, 1720].
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto [1224, 1350 n. 13, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [161].
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.