Sentenze Cassazione

Tutela reale anche per il “finto” dirigente aziendale

Tutela reale anche per il “finto” dirigente aziendale
Corte di Cassazione – Sentenza n. 20763 del 23 novembre 2012
Recentemente la Cassazione legittimava il licenziamento di un dirigente (sentenza n.20856/2012) avvenuto senza che vi fosse un giustificato motivo oggettivo (ovvero una crisi dell’azienda ) perchè la riorganizzazione della pianta organica dell’azienda ha soppresso la posizione in questione.
In questo articolo parleremo di sempre del licenziamento di una figura dirigenziale ma con opposti risultati. Infatti, in questo caso la Cassazione ha dato ragione al lavoratore permettendogli di godere della stessa tutela riconosciuta ai lavoratori subordinati e quindi ne ha ordinato la reintegra.
Il licenziamento che ha portato alla sentenza n 20763 del 23 novembre 2012, riguardava un Dirigente che peró figurava tale soltanto nelle carte perché di fatto non aveva mai svolto le funzioni tipiche del ruolo.
L’uomo sulla carta era il responsabile della conduzione tecnica di una società e veniva licenziato a causa della fusione della Spa con un altro gruppo.
Presentato il ricorso innanzi al giudice del lavoro quest’ultimo, basandosi sulla definizione di dirigente per le aziende industriali (art. 1 CCNL) , ha osservato che «sono dirigenti i prestatori di lavoro che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa».
In base a quanto appena esposto l’uomo avrebbe dovuto possedere ampi poteri direttivi e occupare quindi un posto di rilievo nell’azienda, cose che peró non sono emerse nel corso della causa e, pertanto, il Tribunale si é pronunciato a favore del “finto” dirigente.
Il datore di lavoro, lamentando la violazione della legge 604/66 relativa ai licenziamenti individuali presentava ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale.
Per il datore di lavoro era stato violato l’articolo 10 della suddetta legge nella parte in cui si afferma l’applicazione della norma «ai prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell’articolo 2095 del Codice civile».
La Suprema Corte di Cassazione nel trattare il caso si sofferma sulla differenza esistente tra i cd. “graduati veri” e “virtuali” e dichiara non applicabile la fattispecie contenuta dalla legge 604/66 richiamata dal datore di lavoro né quella dello Statuto dei Lavoratori (art. 18 L. 300/70) per i casi relativi ai dirigenti (sia apicali che medi o minori) ma scatta la tutela nel caso degli pseudo dirigenti ovvero per coloro che soltanto sulla carta sono tali ma di fatto non svolgono mansioni tipiche e proprie del loro ruolo.
Nel caso concreto seppur l’uomo licenziato appariva sulla carta come un dirigente di fatto erapoco piú di un semplice impiegato e comunque privo di mansioni di responsabilità, di potere decisionale o di qualche autonomia organizzativa che lo portasse a concorrere «alla promozione, al coordinamento e alla gestione degli obiettivi dell’impresa».
Sulla base di queste considerazione la Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore affermando il diritto di quest’ultimo alla tutela reale per la mancanza di un giustificato motivo oggettivo per il licenziamento.
In poche parole, l’uomo ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, da valutare in base alle retribuzioni perdute a partire dalla data del licenziamento illegittimo.

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