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L’unione di fatto NON fa percepire la pensione di reversibilità

Leggi la sentenza n. 24694/2021

Giurisprudenza Lavoro – Civile – Cassazione – Sentenza 24694/2021 – Legge Cirinnà – Unioni di fatto – Unioni civili – Pensione di reversibilità – Irretroattività 

In materia di pensione di reversibilità la Legge 76/2016, ha portato grandi cambiamenti in favore delle unioni stabili tra omosessuali. Le coppie gay sono state di fatto equiparate ai coniugi e, dunque, come è giusto che sia, anche dall’unione civile scatta il diritto alla pensione di reversibilità per il superstite della coppia. In realtà, ci sono anche degli esclusi, che per come vedremo con la sentenza in commento, continueranno a non poter far valere alcun diritto in tal senso e non percepiranno alcuna pensione. 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24694/2021 che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso particolarmente interessante che riguarda le unioni di fatto e la possibilità o meno per il superstite della coppia di ottenere la pensione di reversibilità.

Secondo la Cassazione se la coppia omosessuale non ha potuto formalizzare l’unione civile dopo l’entrata in vigore della cd. Legge Cirinnà (2016), al superstite non spetterà alcuna pensione di reversibilità per via dell’irretroattività della citata legge.

Si legge in sentenza “la normativa del 2016 è, tuttavia, inapplicabile al caso di specie atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner dell’odierno controricorrente deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016“. 

Leggi la sentenza n. 24694/2021

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Legge 76/2016 – Articolo 1, comma 20

20. Al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in  materia di adozione dalle norme vigenti.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1707 Articles)
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