Sentenze Cassazione

Ustica, DC9 Itavia, depistaggio, missile da aereo ignoto

 

 

Ustica, DC9 Itavia, depistaggio, missile da aereo ignoto
Suprema Corte di Cassazione Civile Terza Sezione
Sentenza 22 ottobre 2013 n. 23933

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’erede di Aldo Davanzali, patron della compagnia aerea Itavia, si torna nuovamente a parlare del caso Ustica ma questa volta la Cassazione consacra la tesi del “missile sparato da aereo ignoto” quale causa dell’abbattimento del DC9 caduto il 27 giugno del 1980.

Secondo la Cassazione c’è stata un’azione di depistaggio.

Si legge nella sentenza : “Il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata una intenzionale attività di inquinamento probatorio, ripetuta, duratura nel tempo, svolta a livelli decisionali e operativi, posta in essere da militari dell’Aeronautica militare, sia presso le strutture di base, sia presso il vertice dell’Amministrazione‘”.

Se depistaggio deve qui aversi per definitivamente accertato esservi stato, risulta oltretutto perfino irrilevante ricercare la causa effettiva del disastro, nonostante la tesi del missile sparato da aereo ignoto, la cui presenza sulla rotta del velivolo Itavia non era stata impedita dai Ministeri di difesa e trasporti, risulti ormai consacrata pure nella giurisprudenza della Corte“.

Pertanto, la Corte d’appello di Roma, dovrà rinnovare “la valutazione della incidenza di quell’attività di depistaggio e discredito” che si è svolta attorno alla strage del 27 giugno 1980 e dovrà applicare “il criterio del ‘più probabile che non’, in ordine alla determinazione delle cause del definitivo dissesto della compagnia, regolandosi poi di conseguenza in ordine alle domande del Davanzali ed ora delle eredi“.

Leggi Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 22 ottobre 2013 n. 23933

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