Sentenze Cassazione

Utero in affitto, ecco cosa dice la Cassazione

Utero in affitto, ecco cosa dice la Cassazione
Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 26 settembre – 11 novembre 2014, n. 24001
Presidente Luccioli – Relatore De Chiara

Procreazione assistita, fecondazione eterologa, surrogazione di maternità, Legge 40/2004, utero in affitto, cassazione, sentenza, genitori, perdita potestà genitoriale, adottabilità, filiazione, genitori biologici, responsabilità genitoriale, interesse del minore, partorire all’estero, valore certificato di nascita estero, riconoscimento giuridico

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha esaminato un interessante caso relativo alla surrogazione di maternità e a tutte le questioni connesse a questa pratica.

La Corte, anche se la pratica della surrogazione di maternità è permessa in diversi Stati, ha ribadito che in Italia vi è un esplicito divieto, penalmente sanzionabile, di partorire un figlio per un’altra donna.

In Italia, la surrogazione di maternità (pratica meglio conosciuta come gestazione per altri, gestazione d’appoggio oppure anche denominata come “utero in affitto”) costituisce una pratica medica illegale e, proprio per questo motivo molti italiani, spinti dalla voglia di diventare genitori, non esitano a recarsi oltre i confini per sottoporsi a questa pratica medica, avendo poi la possibilità di ricondurre in Italia i figli e le figlie avuti attraverso questa pratica all’estero.

La fecondazione artificiale è stata oggetto negli anni di un articolato dibattito, in particolare relativo all’uso di alcune tecniche, come la fecondazione eterologa, la clonazione, la commercializzazione di embrioni, la maternità surrogata, la produzione di embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione che suscitano controversie di tipo bioetico. In seguito a tale dibattito è stata varata la legge 19 febbraio 2004 n. 40 che ha vietato tali pratiche.
In Italia, in seguito a questo dibattito, si è tenuta nel 2005 una consultazione referendaria articolata in quattro referendum per abrogare alcuni punti dell’attuale legge sulla fecondazione, giudicata dai referendari (radicali, forze di sinistra e laiche, e alcuni esponenti, come ad esempio Gianfranco Fini, dello schieramento di centrodestra) troppo restrittiva nelle tecniche utilizzabili. L’affluenza alle urne del 25,9% non ha però permesso il raggiungimento del quorum.
Per effetto di alcune decisioni della Corte costituzionale è stata via via dichiarata l’illegittimità degli elementi essenziali della legge 40. In particolare il giudice delle leggi ha ritenuto incostituzionale il limite di produzione di tre embrioni nonché l’obbligo legislativo di “un unico e contemporaneo impianto”. La Corte, dopo aver inizialmente respinto la questione di costituzionalità sul divieto di fecondazione eterologa, ritenendo tale scelta rientrare nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, ha in seguito dichiarato illegittimo tale divieto con la sentenza del 9 aprile 2014. (wikipedia.org)

La Corte ha osservato che “per l’ordinamento italiano – per il quale madre è colei che partorisce (art. 269, terzo comma, c.c.) – contiene, all’art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, cit., un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un’altra donna; divieto non travolto dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale parziale dell’analogo divieto di fecondazione eterologa, di cui all’art. 4, comma 3, della medesima legge, pronunciata dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 162 del 2014“.

Inoltre, la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, ha ricordato anche che “Il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è certamente di ordine pubblico, come suggerisce già la previsione della sanzione penale, di regola posta appunto a presidio di beni giuridici fondamentali. Vengono qui in rilievo la dignità umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato“.

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