Sentenze Cassazione

Va cassata la sentenza con motivazione apparente

Va cassata la sentenza con motivazione apparente
Suprema Corte di Cassazione Sezione II Civile
Sentenza 7 novembre 2013 – 25 febbraio 2014, n. 4488
Presidente Bursese – Relatore Falaschi

La Cassazione, con la sentenza che si riporta ha esaminato un caso molto interessante, riguardante una situazione in cui dalla lettura della sentenza non era dato comprendere i parametri presi in considerazione dal giudice territoriale nella sua motivazione o il percorso effettuato per giungere a determinate quantificazioni.

L’azione era stata avviata per richiedere il risarcimento del danno subito ma ciò che è stato fondamentale per il ricorso in cassazione è stata l’assenza nella motivazione dei criteri utilizzati dal giudice per decidere e, in particolare, la valutazione che questo ha fatto della CTU che era stata depositata nel corso della causa.

 

 

In poche parole, “tali lacune rendono la motivazione meramente apparente, perché tale è una motivazione che non permetta di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, sì che ne riesce integrata una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 c.p.c. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, atteso che le brevi proposizioni che si sono ricordate sono assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare una motivazione percepibile come tale, cioè come ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendo“.

La Corte, in accoglimento della prima censura prospettata con il primo motivo ha deciso che “la sentenza dev’essere conseguentemente cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello partenopea in diversa composizione, che provvedere ad enunciare sulla base di quanto risultante in atti una effettiva motivazione in ordine al danno derivante dalla parte”.

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