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La cartella di pagamento (Puntata 5)

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La cartella di pagamento è l’atto che l’Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori.

La cartella riporta la descrizione delle somme dovute, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella, le istruzioni sul pagamento (in particolare deve essere chiaro dove, come ed entro quale scadenza effettuare il pagamento), inoltre, deve essere indicata la possibilità di poter richiedere la rateazione di quanto dovuto e devono essere spiegate anche forme, modalità e termini per proporre eventuali ricorsi.

Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo scattano anche gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato pagamento (o dal pagamento in ritardo dello stesso).

Trascorso questo termine iniziano le azioni per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati.

In questa puntata parleremo proprio di alcune particolarità relative alla cartella esattoriale, all’avviso bonario, al ruolo e alla loro impugnazione. Parleremo anche di prescrizione, delle novità riguardanti il reclamo e la mediazione tributaria.

 

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Normativa di riferimento :

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)
Art. 36-ter
Controllo formale delle dichiarazioni
Modificativo: L. 13 dicembre 2010, n. 220
Decorrenza: Dal 1Ç gennaio 2011
1. Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d’imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; 
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d’imposta É invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L’esito del controllo formale É comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

D. Lgs. 546/1992 Articolo 19
Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l’avviso di accertamento del tributo;
b) l’avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l’avviso di mora;
e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

Art.17 bis
Il reclamo e la mediazione.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e’ tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e’ esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48.

2. La presentazione del reclamo e’ condizione di procedibilita’ del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo’ eccepire l’improcedibilita’ del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilita’, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

3. Il valore di cui al comma 1 e’ determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo puo’ contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, ne’ l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse,

al grado di sostenibilita’ della pretesa e al principio di economicita’ dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.

9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita’ di cui al comma 2.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e’ condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo’ compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014)

611. Al fine di potenziare l’efficienza dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita’ di riscossione, e di assicurare la funzionalita’ delle strutture organizzative:
a) all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo e’ condizione di procedibilita’ del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo’ eccepire l’improcedibilita’ del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilita’, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si
applicano le disposizioni sui termini processuali»;  
4) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:

«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita’ di cui al comma 2»;
b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge;
c) all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 533, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:  
«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita’ ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita’ operativa delle strutture a tal fine deputate»;
2) dopo il comma 533 e’ inserito il seguente:
«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessita’ di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell’azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificita’ connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;
d) l’articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 17. — (Controlli sull’attivita’ di riscossione). — 1. Le  Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l’Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita’ svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, puo’ proporre al Comitato di cui al comma 1, d’intesa con le amministrazioni interessate,
eventuali interventi necessari per migliorare l’attivita’ di riscossione.
3. L’agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalita’ e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilita’ dei crediti. Tale valutazione e’ effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell’andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo puo’ essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilita’ dei crediti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»;
e) l’agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l’avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l’invio della comunicazione preventiva di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita’ di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all’organizzazione e all’esercizio delle predette attivita’;
g) all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;
h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta’ di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il  riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l’anno precedente, delle disposizioni indicate.

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L’avvocato risponde – Rubrica d’informazione giuridica I puntata

La cartella di pagamento – Risponde Alessandro Nostro
Presenta Venusia Catania

Il rapporto diretto tra avvocato e cliente è qualcosa di insostituibile ecco perchè ricordiamo che questa rubrica ha uno scopo puramente informativo e non puo’ e soprattutto non deve essere considerata come una forma di consulenza anzi, il primo consiglio che diamo agli utenti che avessero bisogno di un parere legale è proprio quello di sottoporre il loro caso al loro avvocato di fiducia.

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