Sentenze Cassazione

Vietato usare le registrazioni delle telefonate per licenziare un operatore call center

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 1 ottobre 2012 n. 16622

Per la Corte i Cassazione le registrazioni delle telefonate effettuate dagli operatori dei call center non possono essere utilizzare dal datore di lavoro di quest’ultimi per valutare la loro produttività.
I giudici hanno dovuto valutare la storia di un operatore call center licenziato perchè in un periodo di circa 3 mesi, oltre ad aver effettuato 136 telefonate personali, ha intrattenuto 460 contatti telefonici inferiori a 15 secondi che viene considerato come un lasso di tempo insufficiente per ascoltare le richieste degli utenti e rispondere alle eventuali domande.
La Corte Territoriale sulla questione si era espressa sostenendo che il software utilizzato per effettuare tale controllo tale non era in contrasto con l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori che vieta il controllo a distanza, perché destinato ad un “controllo difensivo”.
I giudici di legittimità sono giunti però ad una diversa conclusione. Accogliendo il ricorso presentato da parte del lavoratore, con la sentenza 16622/12, hanno ritenuto illegittimo il comportamento del datore di lavoro precisando che i controlli difensivi devono conservare le garanzie procedurali previste dalla Statuto dei lavoratori e “non possono impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori”.
Pertanto, “qualora interferenze con quest’ultima vi siano, e non siano stati adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione dell’articolo 4, comma 1, di risalire all’identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo”

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