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Violenza sessuale di gruppo e concorso

Violenza sessuale di gruppo e concorso
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 10 dicembre 2013 – 8 maggio 2014, n. 18901
Presidente Squassoni – Relatore Gentili

Con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, al Corte di Piazza Cavour ha chiarito alcuni aspetti relativi alla distinzione che sussiste tra la violenza sessuale di gruppo e il concorso nella violenza sessuale.

Articolo 609 bisCodice Penale
Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo 609 octies Codice Penale
Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

 

violenza-sessuale-di-gruppo

 

Nel caso di specie veniva impugnata la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia in cui veniva confermato quanto deciso dal Tribunale circa la penale responsabilità degli imputati condannati alla pena di giustizia per il reato di violenza sessuale di gruppo oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

In particolare, uno dei ricorrenti lamentava il fatto che la Corte di appello, nel motivare il proprio convincimento condannatorio, abbia preso in considerazione esclusivamente le dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa, ritenendole attendibili, senza averle sottoposte ad un serio ed approfondito vaglio; in particolare la difesa dell’A. rileva che nelle motivazioni della sentenza impugnata non è stato dato adeguato valore al fatto che, diversamente da quanto affermato dalla parte offesa, il ricorrente ha dimostrato di essersi trattenuto nell’appartamento ove sarebbe stato consumato il reato contestato solo poco tempo e che in tale periodo non si è verificato nessun episodio riconducibile alla condotta tipica del reato contestato.
Quindi, poiché in sua presenza non sarebbe stato consumato né da lui né da altri il delitto di violenza sessuale, la Corte avrebbe dovuto chiarire meglio le motivazione della attribuibilità a lui di un fatto, al più, verificatosi in sua assenza.

Inoltre, l’imputato lamentava anche che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione alcuni aspetti rilevanti emersi nel corso del processo ovvero che la condotta del ricorrente non abbia spiegato una efficacia finalistica per la realizzazione di dette condotte né che esse si siano realizzate con la consapevolezza da parte del ricorrente del dissenso della parte offesa in ordine al loro determinarsi.

Infine il ricorrente si duole del fatto che la Corte, anche ritenuta la sua penale responsabilità, non gli abbia riconosciuto l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 609-octies cod. pen., data la minima importanza che nella realizzazione del reato contestato avrebbe avuto il suo apporto.

La Corte osserva che “per pacifico orientamento giurisprudenziale, la diagnosi differenziale fra le due figure delittuose va formulata sulla base dei seguenti rilievi: la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 aprile 2010, n. 15619; negli stessi sostanziali termini idem, Sezione III penale, 15 giugno 2011, n. 23988)“.

I Giudici evidenziano che “nella stessa sentenza si da atto che i tre prevenuti non sono stati congiuntamente presenti a tutte le fasi della vicenda” e che, continua la corte, “è dato non irrilevante ai fini della qualificazione della condotta criminosa ascrivibile a ciascuno dei prevenuti, potendo, in ipotesi, anche rispondere di violenza sessuale di gruppo solamente alcuni degli imputati ma non anche colui il quale, ad esempio, si fosse allontanato prima che si sia realizzata la condotta tipica da parte dei correi ma dopo avere, egli stesso compiuto in prima persona atti di violenza, dovendo a quest’ultimo essere imputato solo il reato di mano propria ed il concorso nella violenza commessa dai compartecipi”.

Pertanto, conclude la terza sezione penale della Cassazione, “la oscurità della motivazione della sentenza sul punto, impone al riguardo l’annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per una più adeguata motivazione del provvedimento I riguardo“.

Per sapere i motivi che hanno portato a questa decisione

Leggi il testo della sentenza

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