E’ oltraggio a magistrato se l’avvocato offende un giudice
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 18 settembre– 1 ottobre 2014, n. 40596
Presidente Di Virginio– Relatore Rotundo
Per la Cassazione è chiaramente oltraggio a magistrato e, pertanto, deve ritenersi fondato il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce che chiedeva l’annullamento della sentenza d’appello per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In effetti, precisa la Corte di Piazza Cavour, “è di tutta evidenza la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata”, infatti, proseguono i giudici, “la Corte di merito ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dall’imputato, l’espressione “questa è pazza” era stata effettivamente pronunciata dall’avv. G. ed era stata da lui indirizzata al Giudice P. a motivo delle sue decisioni sulle richieste del medesimo legale e prima che avesse termine la redazione del verbale. La Corte di Appello ha, però, assolto l’imputato sul presupposto che egli non si sarebbe accorto che, nella foga, stava parlando a voce non adeguatamente bassa, in quanto le sue parole sarebbero state diverse se egli avesse voluto farsi sentire dal magistrato. Si tratta di conclusioni palesemente illogiche e contraddittorie, posto che in primo luogo lo stesso G. ha in realtà sempre negato di essersi rivolto al Giudice sostenendo di avere detto la frase “questo è pazzo” riferendosi al suo cliente Ippolito, e, in secondo luogo, tutte le risultanze processuali hanno dimostrato che il prevenuto, subito dopo avere detto “questa è pazza”, aveva battuto un colpo col pugno sul tavolo e si era allontanato dall’aula, in segno evidente di fastidio e dissenso, prima che il Giudice terminasse la verbalizzazione“.
La Cassazione comunque ha dichiarato l’estinzione dl reato per intervenuta prescrizione.
Articolo 343 Codice Penale
Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato [594 3].
Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia