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Sentenza – Decreto ingiuntivo, fideiussione, imposta di registro

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Sentenza – Decreto ingiuntivo, fideiussione, imposta di registro
Suprema Corte di Cassazione Quinta sezione Civile
Sentenza del 8 Ottobre 2013 n. 22840

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 15/20/06, depositata il 17/5/06 la CTR del Piemonte, confermando la decisione della CTP di Alessandria, accoglieva il ricorso proposto dalla B. S.p.A. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed accessori, relativi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e di due fideiussori. I giudici d’appello hanno ritenuto che l’imposta: a) andava determinata in base all’importo indicato nel provvedimento monitorio; b) andava applicata una sola volta, trattandosi di confideiussione.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 22, co 3, del dPR n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, per aver la CTR affermato che l’imposta andava applicata sull’importo richiesto in monitorio, senza considerare che l’atto di fideiussione non era mai stato eseguito, sicché doveva tenersi presente l’intero importo garantito.

2. Il motivo è fondato. A norma dell’art. 43, lett, f), del dPR n. 131 del 1986, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita “per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale dalla somma garantita”. Ne consegue che è irrilevante, in forza del principio di autonomia dei singoli negozi, l’importo dell’atto giudiziario correlato.

3. Il Collegio ritiene, quindi, di dover dare continuità al principio, già affermato da questa Corte (Cass. n. 17899 del 2005; n. 6585 del 2008), secondo cui in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione del dPR n. 131 del 1986, art. 22, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

4. Col secondo motivo, ex art. 360, 1° co, n. 5 cpc, la ricorrente lamenta che i giudici d’appello non hanno esposto in modo sufficiente le ragioni per le quali avevano ritenuto l’esistenza della confideiussione, dato che le garanzie personali erano state contratte con atti distinti e senza la consapevolezza dell’altrui garanzia e della comune volontà di obbligarsi congiuntamente.

5. Il motivo è inammissibile.

6. Anzitutto, lo stesso non è corredato dal cd. momento di sintesi, di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente esposto in modo chiaro e sintetico il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009), e non essendo sufficiente che il fatto stesso sia rilevabile dal complesso della censura proposta (cfr. Cass. n 24255 del 2011).

7. Inoltre, l’accertamento di fatto sul quale la CTR avrebbe omesso di motivare è privo di decisività: secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10347 del 2007) nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito, come nella specie, unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una “confideiussione”, con la conseguenza che: 1) i fideiussori sono solidalmente obbligati all’estinzione del debito, ex art. 1946 c.c. 2) va sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi dell’art. 43, 1° co, lett. f), del dPR, n. 131 del 1986, e dell’art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al dPR medesimo.

8. In particolare è stato ritenuto (cfr. Cass. n. 10347 del 2007 cit.) che lo speciale regime impositivo, previsto dal menzionato articolo 6 non è condizionato né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere, bensì, esclusa o limitata, ai sensi dell’art. 1946 c.c., ma mediante apposite pattuizioni (qui neppure allegate).

9. Il terzo motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sul motivo d’appello con cui si erano criticati i criteri utilizzati dai primi giudici per accertare la sussistenza del rapporto di confideiussione, resta, in conseguenza, assorbito.

10. La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per i conseguenti accertamenti, alla CTR del Piemonte in diversa composizione, che provvedere, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

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