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Differenze tra l’estorsione e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Cassazione sentenza 28561 del 2021

Un episodio di tentata estorsione avvenuto all’interno di un Ufficio Postale di Velletri, ha originato la decisione che si commenta e che si riporta al link in fondo all’articolo. In breve, si è trattato di un’aggressione nei confronti di una dipendente da parte dell’imputato, che chiedeva che gli fosse corrisposto il reddito di cittadinanza

Richiamando un recente precedente delle Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito alcuni interessanti principi in relazione al reato di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, distinguendo le due figure in relazione all’elemento soggettivo che deve essere accertato secondo le ordinarie regole probatorie. 

Nella sentenza richiamata, n. 29541 del 2020, le SS.UU., sostanzialmente affermano l’intensità della violenza o minaccia non può assurgere ad elemento discretivo delle fattispecie previste e punite dagli artt. 393 e 629 cod.pen. rilevando soltanto l’elemento intenzionale del fine o meno di esercitare un preteso diritto, e che, tuttavia, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. 

Leggi il testo della sentenza 28561 del 2021

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Articolo 629 Codice Penale – Estorsione

Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Articolo 393 Codice Penale

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585].

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