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Sentenza – Piante di canapa in casa per uso personale

marijuana in balcone

Sentenza – Piante di canapa in casa per uso personale
Suprema Corte di Cassazione sezione  VI Penale

Sentenza 31 ottobre 2013 – 10 aprile 2014, n. 16019
Presidente Di Virginio – Relatore Paoloni

Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica di Trani impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale distrettuale di Bari che, accogliendo l’istanza di riesame di L.C., ha annullato il provvedimento con cui il g.i.p. del Tribunale di Trani il 20.5.2013 ha convalidato l’arresto in flagranza del reato di illecita coltivazione di nove piante di canapa indiana eseguito dalla p.g. nei confronti della predetta C. e del convivente marito e applicato alla donna la misura cautelare degli arresti domiciliari.

I giudici del riesame da un lato hanno ritenuto infondata la tesi difensiva della indagata (estraneità alla coltivazione illecita riferibile al solo coniuge), osservando come la donna non potesse ignorare, condividendone il progetto di coltura, l’esistenza delle piante di canapa indiana, abbastanza alte (dai 20 agli 80 centimetri) ed emananti intenso odore per il loro avanzato stato di infiorescenza, trovate dalla p.g. poste a dimora in cinque vasi sistemati sull’unico balcone del piccolo appartamento coniugale e accuratamente nascosti alla vista dall’esterno. Da un altro lato, tuttavia, gli stessi giudici hanno ritenuto di annullare l’ordinanza custodiale domestica, perché gli esperiti esami chimici, indicato in 68 grammi il peso delle infiorescenze delle piante, hanno accertato la presenza nelle stesse di un principio attivo stupefacente in misura del 3%, sì da rendere possibile la formazione di sole otto singole dosi munite di effetto drogante. Cioè una quantità inferiore a quella media detenibile. Di conseguenza il Tribunale, evidenziata la mancanza di dati asseveranti la destinazione allo spaccio del prodotto della coltivazione, ha sostenuto doversi “ritenere che il fatto non costituisce reato”.

2. Il ricorrente p.m. denuncia l’erronea applicazione della legge penale (art. 73 co. 1 L.S.) in tema di coltivazione di piante produttive di sostanze stupefacenti.

Il reato in esame è un reato di pericolo presunto rispetto al quale, come afferma la giurisprudenza di legittimità, non rilevano ai fini della punibilità del fatto né l’estensione o i metodi di coltura, né il livello di maturazione raggiunto dalle piante, né il grado di principio attivo ricavabile. Elementi, tutti, che -se mai- valgono ai soli fini della sussistenza o non dell’aggravante della ingente quantità di stupefacente estratto (o estraibile) dalle piante coltivate, ma non ai fini dell’intrinseca apprezzabilità penale del fatto di coltivazione. Le “aperture” di alcune più recenti pronunce di legittimità in punto di esclusione della rilevanza penale della coltivazione si giustificano in quanto attinenti a casi marginali, in cui la condotta di coltivazione non determina una concreta offensività del bene giuridico protetto (coltivazione soltanto di una o due piante, che lascia ipotizzare un mero personale uso della sostanza ricavata).
Erroneamente e in aperto contrasto con la giurisprudenza della S.C. il Tribunale del riesame ha applicato alla fattispecie della coltivazione illecita canoni e parametri previsti per la diversa fattispecie della detenzione di droga a fini di spaccio, rispetto alla quale assume rilievo centrale il parametro del c.d. principio attivo.

3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Trani è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, rinviandosi gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della condotta integrante la regiudicanda cautelare.

L’assunto decisorio del Tribunale di Bari, incentrato sul minimale principio attivo (in thc) presente nelle piante coltivate dalla C., non ha pregio.

Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (S.U., 24.4.2008 n. 28605, Di Salvia, rv. 239920) hanno definitivamente chiarito come integri un contegno penalmente rilevante ogni attività non autorizzata di coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia attuata in funzione di un uso soltanto personale del prodotto della coltivazione (così anche, ex plurimis: Sez. 6,13.10.2009 n. 49528, P.M. in proc. Lanzo, rv. 245648; Sez. 6, 9.12.2009 n. 49523, Cammarota, rv. 245661).

Come osserva il ricorrente p.m. e come precisano le Sezioni Unite, qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato da un dato essenziale e distintivo rispetto alla fattispecie di detenzione di sostanze droganti, che è quello di contribuire ad accrescere in qualunque entità, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente (“la coltivazione presenta la peculiarità di dar luogo ad un processo produttivo astrattamente capace di autoalimentarsi attraverso la riproduzione dei vegetali”). La verifica di offensività della condotta criminosa, evocata dal Tribunale e in nome della quale è stata annullata (con un anticipato giudizio di merito) l’ordinanza cautelare genetica, può risolversi in senso negativo soltanto nel caso in (alla luce del dictum della Sezioni Unite, sintonico con la decisione n. 360/1995 della Corte Costituzionale) “la sostanza ricavabile dalla coltivazione non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile” (cfr., ex multis: Sez. 6, 10.12.2012 n. 12616/13, Floriano, rv. 254891; Sez. 6, 2.5.2013 n. 22110, P.M. in proc. Capuano, rv. 255732). Eventualità, questa, senz’altro da escludersi a fronte dell’accertata capacità produttiva di droga (marijuana) delle piante sequestrate nell’abitazione della C. e del marito.

In proposito è opportuno puntualizzare, come precisato da recente decisione di questa S.C., che -in relazione alla specificità del fatto materiale di coltivazione- non può aversi riguardo allo stadio (iniziale, in corso, avanzato, esaurito) del processo produttivo accertato (ciò che equivarrebbe a dare ingresso ad un improprio criterio di punibilità differenziata), poiché l’offensività della condotta si radica nella sola idoneità della coltivazione a produrre la sostanza per il consumo. Con l’ovvio effetto che non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento, ma la conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine (anche per modalità e cura di coltivazione) a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente utilizzabile per il consumo (Sez. 6, 15.3.2013 n. 22459, Cangemi, rv. 255732; e altresì: Sez. 6, 13.10.2009 n. 49528, Lanzo, rv. 245648; Sez. 6,10.12.2012 n. 12612/13, Floriano, rv. 254891).

Ora non è dubitabile che nella vicenda oggetto del ricorso del p.m. la ridetta idoneità produttiva di sostanza drogante (marijuana) è stata concretamente verificata e riconosciuta, come detto, dallo stesso Tribunale del riesame (otto dosi droganti).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio degli atti per un nuovo esame al Tribunale di Bari, che si uniformerà ai principi di diritto in precedenza esposti e alle richiamate decisioni di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.

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