Concorso magistratura: Orlando firma bando per 340 posti
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi il decreto ministeriale con il quale ha indetto un concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario.
Le procedure concorsuali inizieranno nel 2015. Tutte le novità saranno pubblicate su questa pagina.
Aggiornamento
(fonte www.giustizia.it.)
Con decreto del 5 novembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 91 del 21 novembre 2014 – 4a serie speciale – concorsi, è bandito concorso per 340 posto di magistrato ordinario.
Scade il 22 dicembre 2014
La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione è interamente ed esclusivamente telematica.
Il candidato deve registrarsi sul sito del Ministero della Giustizia, inserendo le credenziali di autenticazione richieste dal bando (codice fiscale, posta elettronica nominativa, password).
I candidati che si sono già registrati al concorso precedente, a 365 posti, possono accedere direttamente alla procedura, senza bisogno di registrarsi nuovamente.
Effettuata la registrazione, il candidato compila ed invia il form di domanda. In risposta il sistema notifica al candidato il file contenente la domanda di partecipazione che dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato PDF unitamente a copia del documento di riconoscimento ed inviata, attraverso upload/caricamento sul sito del file. In mancanza di invio, la domanda sarà considerata tamquam non esset.
Le domande eventualmente redatte o trasmesse in modalità differenti da quelle stabilite nel bando non saranno considerate ricevibili.
La procedura è interamente guidata.
Al bando è allegata una scheda tecnica con le istruzioni per compilazione ed invio della domanda.
IMPORTANTE: possono partecipare al concorso solo ed esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dal comma 11 bis dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente.
I candidati per poter partecipare alla procedura concorsuale devono essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, pari a € 50.
Decreto 5 novembre 2014 – Concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario
21 novembre 2014
(pubblicato nella G.U. n. 91 del 21 novembre 2014 – 4a serie speciale – concorsi)
IL MINISTRO
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 ottobre 2014
DECRETA
Art. 1
Posti messi a concorso
E’ indetto un concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l’aspirante:
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Art. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
Codice fiscale
Posta elettronica nominativa
Codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf “domanda di partecipazione”.
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “codice identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è irricevibile.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 27 marzo 2015 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, all’Ufficio III Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalità indicate nel successivo articolo 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato
Art. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parità di merito.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell’organo di controllo.
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad assumere servizio dall’ufficio competente.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Art. 15
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma;
via fax (06/68897783).
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio III concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 5 novembre 2014
IL MINISTRO
Andrea Orlando
Giuseppe Tripodi | Sentenze Cassazone