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Testo sentenza, prescrizione, inammissibilità ricorso, truffa, preclusioni

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Testo sentenza, prescrizione, inammissibilità ricorso, truffa, preclusioni
Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza 15 – 31 ottobre 2014, n. 45114
Presidente Petti – Relatore Rago

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 26/06/2013, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, in data 29/06/2011, il giudice monocratico del tribunale di Noia aveva ritenuto P. Luisa colpevole dei reati di truffa (capo sub a) e tentata truffa (capo sub b) aggravata per avere riscosso – dall’agosto 2002 al marzo 2006 – la pensione di guerra del marito V.G. nonostante questi fosse deceduto.

2. Avverso la suddetta sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sub b) (tentata truffa) sostenendo che, poiché il Direttore dell’ufficio postale era stato messo a conoscenza, fin dal 20/3/2006, del decesso del V., e, quindi, messo nelle condizioni di negare la corresponsione della pensione alla P. quando questa si fosse recata all’ufficio postale per la riscossione, allora il tentativo di truffa non sarebbe ipotizzabile trattandosi di reato impossibile.

3. II ricorso è manifestamente infondato.

In fatto, va premesso che non è in contestazione la condotta truffaldina posta in essere dalla ricorrente la quale, ricorrendo a vari artifizi descritti nel capo d’imputazione, per anni indusse in errore gli impiegati dell’ufficio postale, facendosi consegnare la pensione del marito, sebbene questi fosse deceduto.

Correttamente, pertanto, entrambi i giudici di merito, anche relativamente al tentativo condotto con le stesse modalità con le quali per anni la ricorrente era riuscita a farsi consegnare la pensione, hanno disatteso la medesima doglianza osservando che «l’idoneità del comportamento a trarre in inganno i dipendenti dell’ufficio postale è dimostrato dai fatti e la sopravvenuta conoscenza del decesso del marito nulla toglie all’astratta capacità di cagionare la falsa rappresentazione della realtà e solo l’intervento di fattori indipendenti ed esterni alla volontà della donna hanno impedito che anche questa volta la P. riuscisse nell’inganno ad incassare la pensione del coniuge».

La Corte, infatti, si è adeguata al costante orientamento giurisprudenziale – che in questa sede va ribadito – secondo il quale l’idoneità degli atti va valutata ex ante prescindendo dalle condizioni che, in concreto, hanno ostacolato la realizzazione del delitto: ex plurimis SSUU 6218/1983 Rv. 159725; Cass. 7630/2004 Rv. 228557; Cass. 41405/2010 Rv. 248933; Cass. 30139/2011 Rv. 250413; Cass. 36536/2011 Rv. 251145; Cass. 44260/2013 Rv. 256866.

La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero.

Stessa regola vale nell’ipotesi in cui, la prescrizione fosse maturata prima dell’impugnata sentenza, dovendosi ribadire il principio secondo il quale «L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»: SSUU 23428/2005 riv 231164; Cass. 6693/2014 riv 259205; Cass. 25807/2014 riv 259202

Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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