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Esame Avvocato 2016, ecco le nuove regole

Esame avvocato 2016
esame avvocatoDi seguito il Decreto contenente le nuove regole relative all’esame di avvocato.
Tra le novità ci saranno aule d’esame a prova di radar (si legge … “monitoraggio delle spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi”) e le tracce saranno spedite via Pec dal Ministero della Giustizia al Presidente della Commissione distrettuale.

Per la prova orale le domande saranno estratte a sorte da specifici database gestiti direttamente dal Ministero della Giustizia.

Infine, stando a quanto riportato dall’art. 5, la correzione dei compiti dovrà avvenire i un tempo massimo di 6 mesi dalla data in cui si sono svolte le prove scritte.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO  25 febbraio 2016, n. 48  
 
Regolamento recante disciplina delle modalita’ e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. (16G00057)   (GU Serie Generale n.81 del 7-4-2016) 

note:  Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/2016

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto l’articolo 1, comma 3, l’articolo 46, comma  6  e  l’articolo
47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso  il  22
maggio 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva  per  gli   atti   normativi,   in   via   interlocutoria,
nell’adunanza del 18 giugno 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
                Oggetto del regolamento. Definizioni
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ e  le  procedure
per  lo  svolgimento   dell’esame   di   Stato   per   l’abilitazione
all’esercizio della professione forense e per  la  valutazione  delle
prove scritte e orali.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  b) «commissione centrale»: la commissione di cui  all’articolo  47,
comma 1, della legge;
  c)  «commissione  distrettuale»:   la   sottocommissione   di   cui
all’articolo 47, comma 2, della legge;
  d) «sottocommissione  distrettuale»:  la  sottocommissione  di  cui
all’articolo 47, comma 3, della legge.

 
          Avvertenza:
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto
          dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e’  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
 
              – Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3,  46  e
          47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina
          dell’ordinamento della professione forense):
              «Art.  1  (Disciplina  dell’ordinamento  forense).   In
          vigore dal 2 febbraio 2013.
              1. – 2. (Omissis).
              3. All’attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell’art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell’ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche’ su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti.
              da 4. a 6. (Omissis).».
              «Art. 46 (Esame di Stato). – 1.  L’esame  di  Stato  si
          articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
              2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati  dal
          Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
              a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice civile;
              b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice penale;
              c) a redazione  di  un  atto  giudiziario  che  postuli
          conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
          su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
          il  diritto  privato,  il  diritto  penale  ed  il  diritto
          amministrativo.
              3. Nella prova orale il  candidato  illustra  la  prova
          scritta e dimostra la conoscenza  delle  seguenti  materie:
          ordinamento e deontologia forensi, diritto civile,  diritto
          penale, diritto  processuale  civile,  diritto  processuale
          penale;   nonche’   di   altre    due    materie,    scelte
          preventivamente dal candidato,  tra  le  seguenti:  diritto
          costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
          diritto commerciale, diritto comunitario ed  internazionale
          privato,   diritto   tributario,   diritto   ecclesiastico,
          ordinamento giudiziario e penitenziario.
              4. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni
          componente della commissione d’esame dispone di dieci punti
          di merito; alla prova orale sono ammessi  i  candidati  che
          abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,  un  punteggio
          complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
          a 30 punti in ciascuna prova.
              5. La commissione annota  le  osservazioni  positive  o
          negative nei vari punti  di  ciascun  elaborato,  le  quali
          costituiscono motivazione del voto che viene  espresso  con
          un numero pari alla somma dei  voti  espressi  dai  singoli
          componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
          sorteggio, gli abbinamenti per la  correzione  delle  prove
          scritte tra i candidati e le sedi di corte di  appello  ove
          ha luogo la correzione degli elaborati  scritti.  La  prova
          orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
              6.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento le modalita’ e le  procedure  di
          svolgimento dell’esame di Stato  e  quelle  di  valutazione
          delle prove scritte ed orali da effettuare sulla  base  dei
          seguenti criteri:
              a)   chiarezza,   logicita’   e   rigore   metodologico
          dell’esposizione;
              b) dimostrazione della concreta capacita’ di  soluzione
          di specifici problemi giuridici;
              c)  dimostrazione  della  conoscenza   dei   fondamenti
          teorici degli istituti giuridici trattati;
              d) dimostrazione della capacita’ di cogliere  eventuali
          profili di interdisciplinarieta’;
              e) dimostrazione della  conoscenza  delle  tecniche  di
          persuasione e argomentazione.
              7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
          testi    di    legge    senza    commenti    e    citazioni
          giurisprudenziali. Esse devono iniziare in  tutte  le  sedi
          alla stessa ora, fissata dal Ministro della  giustizia  con
          il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.  A
          tal fine, i testi di legge portati  dai  candidati  per  la
          prova  devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni
          anteriori all’inizio della prova  stessa  e  collocati  sul
          banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello  dei
          candidati deve svolgersi per tempo in  modo  che  le  prove
          scritte  inizino  all’ora  fissata   dal   Ministro   della
          giustizia.
              8. I candidati non possono  portare  con  se’  testi  o
          scritti, anche informatici, ne’ ogni sorta di strumenti  di
          telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame,
          con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
          almeno due commissari.
              9. Qualora siano  fatti  pervenire  nell’aula,  ove  si
          svolgono  le  prove  dell’esame,  scritti  od  appunti   di
          qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che  li
          riceve e non ne fa immediata denuncia alla  commissione  e’
          escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.
              10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad  uno
          o piu’ candidati, prima o durante la prova  d’esame,  testi
          relativi al tema proposto e’ punito,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu’ grave reato, con la pena della  reclusione
          fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma  e
          nel comma 9,  i  candidati  sono  denunciati  al  consiglio
          distrettuale di disciplina del distretto competente per  il
          luogo di iscrizione  al  registro  dei  praticanti,  per  i
          provvedimenti di sua competenza.
              11.  Per  la  prova  orale,   ogni   componente   della
          commissione dispone di dieci punti di merito  per  ciascuna
          delle materie di esame.
              12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono  un
          punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti  per   ciascuna
          materia.
              13.  Agli  oneri  per  l’espletamento  delle  procedure
          dell’esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
          nell’ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione  all’Erario
          della tassa di cui all’art. 1, primo comma, lettera b), del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 261,  come  rideterminata  dall’art.  2,
          comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
              13-bis. Le spese per la sessione d’esame sono  poste  a
          carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda.
              13-ter. Le modalita’ di versamento  del  contributo  di
          cui al comma 13-bis  sono  stabilite  con  decreto,  avente
          natura non regolamentare, del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze.
          Analogamente, il contributo e’  aggiornato  ogni  tre  anni
          secondo l’indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          operai e impiegati.
              Art. 47 (Commissioni di esame). – 1. La commissione  di
          esame  e’  nominata,  con  decreto,  dal   Ministro   della
          giustizia ed e’  composta  da  cinque  membri  effettivi  e
          cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre  supplenti
          sono avvocati designati dal CNF tra gli  iscritti  all’albo
          speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
          superiori, uno dei quali la presiede;  un  effettivo  e  un
          supplente sono di  regola  prioritariamente  magistrati  in
          pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
          un effettivo e un supplente sono professori universitari  o
          ricercatori confermati in materie giuridiche.
              2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede  di  corte
          d’appello,  e’   nominata   una   sottocommissione   avente
          composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
              3. Presso ogni  corte  d’appello,  ove  il  numero  dei
          candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
          criterio  ulteriori  sottocommissioni  per  gruppi  sino  a
          trecento candidati.
              4. Esercitano le funzioni  di  segretario  uno  o  piu’
          funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
              5. Non possono essere designati  nelle  commissioni  di
          esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine  o
          di  un  consiglio   distrettuale   di   disciplina   ovvero
          componenti del consiglio di amministrazione o del  comitato
          dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
          assistenza forense e del CNF.
              6.  Gli  avvocati  componenti  della  commissione   non
          possono  essere  eletti  quali  componenti  del   consiglio
          dell’ordine, di un consiglio  distrettuale  di  disciplina,
          del  consiglio  di  amministrazione  o  del  comitato   dei
          delegati della Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza
          forense e del CNF nelle elezioni immediatamente  successive
          alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
              7. L’avvio delle procedure per l’esame di  abilitazione
          deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita’
          contenute  nel  regolamento  di  attuazione   emanato   dal
          Ministro della  giustizia  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
              8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta  del
          CNF, puo’ nominare ispettori per il controllo del  regolare
          svolgimento delle  prove  d’esame  scritte  ed  orali.  Gli
          ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami  e
          ai  lavori  delle  commissioni  di  uno  o  piu’  distretti
          indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
              9. Dopo la conclusione dell’esame di  abilitazione  con
          risultato positivo, la commissione rilascia il  certificato
          per l’iscrizione nell’albo degli avvocati.  Il  certificato
          conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.».
              – Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). – 1. – 2. (Omissis).
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              da 4. a 4-ter. (Omissis).».
 
          Note all’art. 1:
              – Per l’art. 47, commi 1, 2 e 3 della citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

 Art. 2
 
 
              Modalita’ di presentazione delle domande
 
  1. Con decreto del Ministro della  giustizia  vengono  indetti  gli
esami di Stato per  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione
forense e sono fissati il termine e  le  modalita’  di  presentazione
della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda  puo’  essere
presentata  anche  con  modalita’  telematiche,  nel  rispetto  delle
disposizioni del Codice  dell’amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Nel  medesimo  decreto  e’
rimessa a ciascuna commissione distrettuale l’indicazione dei  luoghi
e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci  giorni
prima dell’inizio delle prove  scritte  la  commissione  distrettuale
provvede a norma del periodo precedente e ne da’ pubblicita’  in  una
sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.
  2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto
la prescritta pratica entro il giorno 10 del  mese  di  novembre.  E’
consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo  la
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma
non oltre i venti giorni precedenti a  quello  fissato  per  l’inizio
delle prove scritte.
  3.  Sull’ammissibilita’  delle  domande  decide  senza  ritardo  la
commissione distrettuale formando  l’elenco  degli  ammessi,  che  e’
depositato almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove negli
uffici  della  segreteria  della  commissione.  Dell’elenco  e’  data
comunicazione  agli  ammessi  mediante  la  sua  pubblicazione  nella
sezione  dedicata  del  sito  del  Ministero  della  giustizia.   Ove
possibile, dell’avvenuta pubblicazione  e’  data  notizia  a  ciascun
candidato ammesso a mezzo  di  posta  elettronica  ordinaria.  Quando
nella domanda non e’ indicato  un  indirizzo  di  posta  elettronica,
dell’avvenuta  pubblicazione   e’   data   notizia   mediante   posta
raccomandata.

 
          Note all’art. 2:
              – Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell’amministrazione   digitale),   e’   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Art. 3
 
 
                  Formulazione e consegna dei temi
 
  1. I temi di cui all’articolo 46, comma 2, lettere a) e  b),  della
legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare
un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando  gli
eventuali   profili   di   interdisciplinarieta’,   approfondendo   i
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in
ordine  agli  orientamenti   giurisprudenziali   che   concorrono   a
delinearne la struttura essenziale.
  2. Il tema di cui all’articolo  46,  comma  2,  lettera  c),  della
legge, e’ formulato in modo da permettere al candidato di  dimostrare
la conoscenza del diritto processuale, la sua  applicazione  pratica,
le tecniche di redazione dell’atto, nonche’ la specifica capacita’ di
versare  nell’atto  conoscenze  generali  di   diritto   sostanziale,
unitamente   alla   dimostrazione   di   una    adeguata    capacita’
argomentativa.
  3. In un arco temporale compreso tra  i  centoventi  e  i  sessanta
minuti precedenti  l’ora  fissata  per  l’inizio  di  ciascuna  prova
scritta, il Ministero della giustizia trasmette al  presidente  della
commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i
temi formulati per ciascuna  prova,  protetti  da  un  meccanismo  di
crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine  il  Ministero  attiva
una  casella  PEC  per  il   presidente   di   ciascuna   commissione
distrettuale. Il file contenente la chiave privata  di  decrittazione
e’ inserito dal Ministero  in  un’area  riservata  del  proprio  sito
internet, nel lasso temporale compreso tra  i  sessanta  e  i  trenta
minuti precedenti  l’ora  fissata  per  l’inizio  di  ciascuna  prova
scritta. Nei giorni immediatamente precedenti  l’inizio  della  prima
prova scritta, il Ministero consegna al presidente della  commissione
distrettuale  le  credenziali  personali   per   l’accesso   all’area
riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la  chiave
privata di decrittazione deve essere scaricato dal  presidente  della
commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello
spettro radioelettrico  di  cui  all’articolo  4,  comma  1.  All’ora
fissata per  l’inizio  di  ciascuna  prova  scritta,  la  commissione
procede  alla  decrittazione  del  tema  inviato  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e redige un verbale in cui da’  atto  che  la
decrittazione e’ avvenuta dopo l’attivazione del  monitoraggio  dello
spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un
unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e
le credenziali personali per l’accesso all’area  riservata  del  sito
internet  del  Ministero  sono  fornite  anche  al  presidente  della
sottocommissione  distrettuale  ovvero   ad   un   componente   della
commissione distrettuale cui e’ affidata la polizia degli  esami  che
si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni  prima
dell’inizio  della  prima  prova   scritta,   il   presidente   della
commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro
ai quali devono essere fornite le credenziali  a  norma  del  periodo
precedente.

 
          Note all’art. 3:
              – Per l’art. 46, comma 2, lettere a),  b)  e  c)  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda  nelle  note
          alle premesse.

Art. 4
 
 
                   Svolgimento delle prove scritte
 
  1. Il presidente della Corte di appello adotta  ogni  provvedimento
necessario per l’organizzazione delle prove scritte e, in ogni  caso,
dispone che i  locali  degli  esami  siano  sottoposti,  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico  –  direzione  generale  attivita’
territoriali,  al  monitoraggio  dello  spettro  radioelettrico   con
schermatura  delle  frequenze  della  telefonia   cellulare   e   dei
collegamenti wi-fi.
  2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di
legge stampati e  pubblicati  a  cura  di  un  editore,  ivi  incluso
l’Istituto  Poligrafico  e  Zecca   dello   Stato.   Il   timbro   di
riconoscimento della commissione distrettuale,  la  data  in  cui  e’
effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi  componenti  sono
apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.
  3. I candidati  non  possono  introdurre  nel  locale  degli  esami
strumenti informatici idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri  o  pubblicazioni  non
autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso
da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori.  Gli
oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono
custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
  4. Il personale  preposto  alla  vigilanza  invita  i  candidati  a
consentire le operazioni di controllo,  quando  sussiste  un  fondato
motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti  che  non  e’
consentito introdurre nel  locale  degli  esami.  In  ogni  caso,  il
personale preposto alla vigilanza rivolge l’invito di cui al  periodo
precedente ad  un  significativo  numero  di  candidati,  individuati
secondo  criteri  casuali  individuati  dalla  commissione  centrale,
almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte. Quando  il
candidato non consente le operazioni di controllo,  il  presidente  o
uno  dei  componenti  della  commissione  o  della   sottocommissione
distrettuale dispone che non gli sia permesso l’ingresso  nel  locale
degli  esami  e  dichiara  che  il  candidato  ha  perso  il  diritto
all’esame. Il responsabile  del  personale  preposto  alla  vigilanza
redige un verbale per indicare il numero dei  soggetti  sottoposti  a
controllo, le  generalita’  dei  candidati  che  hanno  rifiutato  di
sottoporsi a controllo, nonche’ il presidente o il  componente  della
commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che
il candidato ha perso il diritto all’esame.
  5. Ciascun candidato e’ collocato in un tavolo separato individuato
in modo casuale. Ai fini dell’articolo 46, comma 7  della  legge,  la
commissione distrettuale stabilisce le modalita’  per  l’assegnazione
casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente  la
data fissata per la consegna dei testi di legge.
  6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei  ore
dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli  esami  i
candidati che si presentano quando la dettatura e’ iniziata.
  7. I candidati devono utilizzare esclusivamente  carta  munita  del
timbro di riconoscimento della commissione distrettuale,  della  data
della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.
  8. Essi non possono conferire tra loro, ne’ comunicare in qualsiasi
modo con estranei.
  9. E’ escluso dall’esame colui che contravviene  alle  disposizioni
dirette ad assicurare la regolarita’ dell’esame.
  10. L’esclusione e’ disposta dal  presidente  della  commissione  o
della sottocommissione distrettuale, sentiti  almeno  due  componenti
della commissione.
  11. I candidati ritirati o espulsi non possono  lasciare  i  locali
degli esami prima che siano trascorse tre  ore  dalla  dettatura  del
tema.
  12. Durante il tempo in cui si svolge  la  prova  debbono  trovarsi
presenti  nel  locale  degli  esami  almeno  due   componenti   della
commissione  o  della  sottocommissione  distrettuale.  Ad  essi   e’
affidata la polizia degli  esami  e  sono  coadiuvati  dal  personale
preposto.
  13. I componenti della  commissione  ed  i  segretari  non  possono
entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso  delle
prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli  stessi,  non  vi
possono rientrare.
  14. Al candidato sono consegnate in  ciascuno  dei  tre  giorni  di
esame due buste di uguale colore, una grande munita di  un  tagliando
con  numero  progressivo,  corrispondente  al  numero  d’ordine   del
candidato stesso nell’elenco degli ammessi all’esame, ed una  piccola
contenente un cartoncino bianco.
  15. Le buste residue, oltre quelle consegnate  ai  candidati,  sono
chiuse in piego suggellato con  il  timbro  di  riconoscimento  della
commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi  ne  fa
le veci, un componente della  commissione  o  della  sottocommissione
distrettuale ed il segretario.
  16. Il piego di cui al comma 15 non puo’ essere aperto se  non  per
trarne le buste da  consegnare  eventualmente  ai  candidati  che  le
richiedono in sostituzione di buste  deteriorate  che  devono  essere
restituite.  In  tal  caso  le   buste   residue,   comprese   quelle
deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a  norma
del predetto comma.
  17.  Dopo  aver  svolto  il  tema,  il  candidato,  senza   apporvi
sottoscrizione ne’ altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque
non trasparente, chiusa,  contenente  il  cartoncino  bianco  ove  ha
indicato il proprio nome, cognome, data di  nascita  e  residenza,  e
consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci.  Quest’ultimo,
dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando  della  busta
grande corrisponda al numero d’ordine del candidato,  appone  la  sua
firma trasversalmente  sulla  busta  stessa  in  modo  che  vi  resti
compreso  il  relativo  lembo  di  chiusura,  nonche’,  sui   margini
incollati, l’impronta in ceralacca  del  sigillo  della  commissione.
L’apposizione da parte del candidato,  sui  fogli  consegnati,  della
sottoscrizione o di altro  contrassegno  oggettivamente  atto  a  far
riconoscere l’elaborato rende nulla la prova.
  18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine  di
ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale,  previa
raccolta di esse in uno o piu’ pacchi firmati all’esterno da uno  dei
componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e
suggellati con l’impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
  19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e  delle
sottocommissioni distrettuali l’ora in cui, nel giorno immediatamente
successivo   all’ultima   prova,   si   procede   all’operazione   di
raggruppamento di cui al presente comma e li  invita  ad  assistervi.
Alla  presenza  di  almeno  quattro  componenti  di  cui  al  periodo
precedente e di almeno cinque candidati designati  dal  presidente  e
tempestivamente avvertiti, constata l’integrita’ dei sigilli e  delle
firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori,  raggruppa  le
tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso  numero  e,  dopo
aver staccato i tagliandi, le chiude in un’unica busta  piu’  grande,
nella quale viene apposto un numero progressivo  soltanto  quando  e’
ultimata l’operazione di raggruppamento per  tutte  le  buste  con  i
lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima  di  apporvi
il predetto numero progressivo. Tutte le buste  debitamente  numerate
sono poi  raccolte  in  piego  suggellato  con  le  stesse  modalita’
indicate nel comma 18.
  20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di
tutto quanto  avviene  durante  lo  svolgimento  delle  prove,  viene
redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne  fa
le veci e dal segretario.
  21. Con decreto del  Ministro  della  giustizia  sono  determinati,
mediante sorteggio, gli abbinamenti per  la  correzione  delle  prove
scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati scritti.  Le  prove  scritte  si  svolgono
presso la Corte d’appello individuata ai sensi dell’articolo 45 della
legge; la prova orale  ha  luogo  nella  medesima  sede  della  prova
scritta. Il sorteggio di cui  al  periodo  precedente  e’  effettuato
previo raggruppamento delle sedi di Corte d’appello che presentano un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di
garantire  un  equilibrato  rapporto  tra   la   composizione   delle
commissioni d’esame e il  numero  dei  candidati  di  ciascuna  sede.
Quando  una  Corte  di  appello  presenta  un   numero   di   domande
particolarmente elevato, il  raggruppamento  puo’  essere  costituito
anche mediante l’inserimento di due  o  piu’  Corti  di  appello  che
presentano  un  piu’  contenuto  numero  di  domande;  all’esito  del
sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati  della  Corte  di
appello piu’ grande sono ripartiti tra le due o piu’ Corti di appello
ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati  di  queste  ultime
sono  corretti  da  commissioni,  individuate   mediante   sorteggio,
costituite presso altre Corti di appello.
  22. Esaurite le operazioni  di  cui  ai  commi  18,  19  e  20,  il
presidente della commissione distrettuale  ne  da’  comunicazione  al
presidente della Corte d’appello il quale, anche per  il  tramite  di
persona incaricata, dispone il trasferimento delle  buste  contenenti
gli elaborati redatti dai candidati alla Corte  d’appello  presso  la
quale e’ istituita la commissione sorteggiata per  la  correzione  ai
sensi  del  comma  precedente;  il  trasferimento  ha  luogo  a  cura
dell’ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento.
  23.  Il  Presidente  della  Corte  d’appello  presso  la  quale  e’
istituita la commissione esaminatrice di cui all’articolo  46,  comma
5, della legge, riceve, anche per il tramite di  persona  incaricata,
le buste  contenenti  gli  elaborati  e  ne  ordina  la  consegna  al
presidente della commissione  distrettuale  il  quale,  attestato  il
corretto ricevimento delle buste, dispone l’inizio  delle  operazioni
di  correzione  degli  elaborati  ivi   contenuti   e   adotta   ogni
provvedimento organizzativo opportuno.
  24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dalla sessione di esame immediatamente successiva alla  scadenza  del
termine di cui all’articolo 49 della legge.

 
          Note all’art. 4:
              – Per l’art. 46, commi 5 e  7  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.
              – Si riporta il testo degli  articoli  45  e  49  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
              «Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). –  1.  Il
          consiglio  dell’ordine  presso  il  quale  e’  compiuto  il
          periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
              2. In caso di domanda di trasferimento  del  praticante
          avvocato presso  il  registro  tenuto  da  altro  consiglio
          dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata  del
          tirocinio svolto fino  alla  data  di  presentazione  della
          domanda e, ove il prescritto periodo di  tirocinio  risulti
          completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
              3.  Il  praticante  avvocato  e’  ammesso  a  sostenere
          l’esame di Stato nella sede di corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  svolto  il  maggior  periodo  di  tirocinio.
          Nell’ipotesi in cui  il  tirocinio  sia  stato  svolto  per
          uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di   piu’   consigli
          dell’ordine aventi sede in distretti diversi,  la  sede  di
          esame e’ determinata in base al luogo  di  svolgimento  del
          primo periodo di tirocinio.».
              «Art. 49 (Disciplina transitoria per l’esame). – 1. Per
          i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio  della
          professione  di  avvocato  si  effettua,  sia  per   quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita’  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.».

Art. 5
 
 
                   Correzione delle prove scritte
 
  1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa  senza
ritardo le linee generali da seguire  per  rispettare  i  criteri  di
valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo  da  favorire
la omogeneita’ di valutazione in tutte le sedi di esame.
  2.  La  correzione  degli  elaborati  contenuti  nelle  tre   buste
raggruppate  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma   19   e’   compiuta
contestualmente e non si da’ apertura della busta piccola  contenente
il cartoncino bianco di cui all’articolo 4,  comma  14.  Al  fine  di
contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione
distrettuale puo’ disporre che una o piu’ sedute  per  la  correzione
degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali  di  un  ufficio
giudiziario del distretto con sede in un  comune  diverso  da  quello
della Corte di appello presso la quale la commissione e’  costituita;
al trasferimento delle buste  contenenti  gli  elaborati  scritti  da
correggere provvede la polizia penitenziaria.
  3. In sede di  correzione  degli  elaborati  la  commissione  e  le
sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi  ai  criteri
di cui all’articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresi’ la
coerenza dell’elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte
del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono  a
delineare la struttura essenziale  degli  istituti  giuridici,  e  la
corretta applicazione delle regole processuali.
  4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel  caso  in
cui accerti che l’elaborato e’, in tutto o in parte, copiato da altro
lavoro ovvero da altra fonte, annulla  la  prova.  Deve  pure  essere
annullato  l’esame  del  candidato  che   comunque   si   sia   fatto
riconoscere.
  5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla
correzione degli elaborati nel piu’ breve tempo possibile e  comunque
non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto
termine puo’ essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre
novanta  giorni,  con  provvedimento  del  presidente   della   Corte
d’appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
  6. All’attribuzione del voto  complessivo  si  procede  al  termine
della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per
ultimo. Finita la lettura e deliberato  il  giudizio,  il  segretario
annota immediatamente, su ognuna delle buste  piccole  contenenti  il
cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato  scritto,
il numero progressivo di cui all’articolo 4, comma 19.  L’annotazione
e’ sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione  e
dal segretario. Successivamente si procede ad  inserire  nella  busta
grande, sulla quale e’ stato apposto il numero  progressivo  a  norma
dell’articolo 4, comma 19, i tre  elaborati  scritti,  le  tre  buste
piccole contenenti il cartoncino e il verbale.  La  busta  grande  e’
chiusa  secondo  le   modalita’   preventivamente   stabilite   dalla
commissione centrale.
  7. Delle operazioni  di  correzione  degli  elaborati  scritti  del
medesimo candidato e’ redatto un unico verbale. Il verbale riporta la
data, l’ora di inizio e termine delle operazioni di correzione  degli
elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma  2,  la
somma dei voti riportati rispetto a ciascun  elaborato  e  il  numero
progressivo di cui all’articolo 4, comma 19.  Quando  l’elaborato  e’
valutato negativamente, se ne da’ motivazione dalla  quale  risultano
gli elementi posti a base del giudizio.
  8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di
tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza
di due unita’ di personale amministrativo o di personale delle  forze
di  polizia  individuate  dal  presidente  della  Corte  di  appello,
all’apertura delle buste piccole contenenti i  cartoncini  sui  quali
sono riportati i  nominativi  dei  candidati.  Delle  operazioni  del
presente comma e’ redatto verbale in cui  si  da’  atto  dell’univoca
associazione tra il numero progressivo apposto a norma  dell’articolo
4, comma 19, e il nominativo del candidato.
  9. All’esito delle operazioni di  correzione  degli  elaborati,  il
presidente della Corte di appello individuata ai sensi  dell’articolo
46, comma 5, della legge, riceve  dal  presidente  della  commissione
distrettuale le buste contenenti gli elaborati,  i  relativi  verbali
attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma  8
e  l’elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale  e  ne   dispone   il
trasferimento alla Corte di appello di  appartenenza  dei  candidati,
presso la  quale  ha  luogo  la  prova  orale.  Il  trasferimento  e’
effettuato con le modalita’ indicate nell’articolo 4.
  10. Il presidente della commissione distrettuale  istituita  presso
la Corte di appello ove  si  svolge  la  prova  orale  stabilisce  il
giorno, l’ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di
due componenti  della  commissione  e  del  segretario  della  stessa
nonche’, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni  di
sorteggio di una  lettera  dell’alfabeto.  Il  candidato  che  dovra’
sostenere per primo la prova orale e’ colui il cui cognome inizia con
la lettera estratta e che in  ordine  alfabetico  precede  gli  altri
cognomi  che  hanno  inizio  con  la  stessa  lettera.   L’intervallo
temporale tra la data di  deposito  dell’elenco  degli  ammessi  alla
prova orale e l’inizio della stessa non puo’ essere  inferiore  a  un
mese ne’ superiore a due.
  11.  Quando   sono   costituite   una   o   piu’   sottocommissioni
distrettuali, la ripartizione dei candidati  da  esaminare  ha  luogo
mediante criteri  casuali  individuati  dalla  commissione  centrale,
entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.
  12. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  con  la
decorrenza di cui all’articolo 4, comma 24.

 
          Note all’art. 5:
              – Per l’art. 46, commi 5 e  6  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6
 
 
                    Svolgimento delle prove orali
 
  1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, la
commissione  e  le  sottocommissioni  distrettuali  predispongono  il
calendario delle prove orali e ne danno  comunicazione  ai  candidati
ammessi  mediante  pubblicazione  nella  sezione  dedicata  del  sito
internet del Ministero della giustizia. Ove possibile,  dell’avvenuta
pubblicazione si da’ notizia a ciascun candidato  a  mezzo  di  posta
elettronica ordinaria, a cura  del  segretario  della  commissione  o
della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si
applica l’articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove  orali  hanno
inizio  tra  il  ventesimo  e  il  trentesimo  giorno  successivo  al
compimento delle operazioni di cui all’articolo 5.
  2.  I  candidati  debbono  presentarsi  alla  prova  orale  secondo
l’ordine che e’ fissato dal  presidente  della  commissione  o  della
sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si  procede
immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato  al
primo ne’ al secondo appello perde il  diritto  all’esame.  Tuttavia,
quando sussistano gravi motivi, il candidato puo’  richiedere,  prima
dell’orario fissato per l’inizio della prova orale e con  istanza  al
presidente della commissione o della  sottocommissione  distrettuale,
corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per  lo
svolgimento della prova stessa. Quando l’istanza si fonda  su  motivi
di salute, il presidente puo’ disporre la visita fiscale  domiciliare
secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia
dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza  e’  accolta,
la prova  deve  essere  svolta  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
cessazione dell’impedimento.
  3. Si applica l’articolo 46, comma 6, della legge.
  4.  La  prova  orale  e’  pubblica  e  deve  durare  non  meno   di
quarantacinque e non piu’ di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Successivamente all’illustrazione della prova scritta,  al  candidato
sono rivolte le domande individuate mediante  estrazione  svolta  con
modalita’ informatiche tra quelle contenute in un apposito data  base
alimentato a norma dell’articolo 7, comma 1. Il candidato ha  diritto
di assistere all’estrazione con modalita’ informatiche delle  domande
sulle quali deve rispondere.  Ogni  componente  della  commissione  o
della  sottocommissione  puo’  rivolgere  al  candidato  domande   di
approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta,  volte
a verificare l’effettiva preparazione dello stesso.
  5. Il data base e il  programma  informatico  di  estrazione  delle
domande di cui al comma  4  sono  realizzati,  entro  un  anno  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  dalla  direzione  generale   per   i   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero  della  giustizia,  che  si
avvale della commissione permanente di cui all’articolo 7, comma 2.
  6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati  del
Ministero  della  giustizia,  entro  quindici  giorni  dal  collaudo,
attesta la piena operativita’ del data base  con  decreto  pubblicato
sul sito del medesimo Ministero.
  7. Al termine di ciascun  colloquio  la  commissione  procede  alla
valutazione  del  candidato,  distintamente  per  ogni  materia.   Le
operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in  presenza  del
segretario.
  8. Il segretario registra immediatamente nel  processo  verbale  il
punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonche’  la
valutazione numerica di ciascun commissario, le  domande  estratte  e
allo stesso rivolte. Quando la prova orale e’ valutata negativamente,
se ne da’ motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base
del giudizio.
  9. Il presidente della Corte di appello adotta  ogni  provvedimento
necessario per l’organizzazione delle prove orali.

 
          Note all’art. 6:
              – Per l’art. 46, comma 6 della citata legge 31 dicembre
          2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7
 
 
Modalita’ di alimentazione  del  data  base  e  costituzione  di  una
  commissione permanente presso il Ministero della giustizia
 
  1. Ognuna delle commissioni e delle  sottocommissioni  distrettuali
entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula  un
congruo  numero  di  domande  per  ciascuna  materia  d’esame  e   il
segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro  novanta
giorni dal termine  delle  prove  scritte,  la  commissione  centrale
stabilisce il numero minimo di domande da  predisporre  a  norma  del
periodo precedente.
  2. Presso il Ministero della giustizia e’ istituita una commissione
permanente formata, per i primi quattro anni dall’entrata  in  vigore
del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione  dati
della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che  la
presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale  forense
e da un professore universitario di prima o seconda  fascia  nominato
dal Consiglio universitario nazionale. La commissione  fornisce  alla
direzione  generale  dei  sistemi   informativi   automatizzati   del
Ministero   della   giustizia   il   supporto   necessario   per   la
predisposizione del  data  base  di  cui  all’articolo  6,  comma  4,
individuando le modalita’ di formulazione delle domande ed elaborando
i criteri di classificazione delle stesse, al fine di  consentire  il
loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.
  3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2,
il presidente della commissione e’, in luogo del direttore del centro
elaborazione dati della Corte di cassazione,  il  direttore  generale
della giustizia  civile  del  Ministero  della  giustizia  ovvero  un
magistrato da lui delegato.
  4. Entro  novanta  giorni  dal  termine  delle  prove  scritte,  la
commissione permanente provvede ad apportare alle  domande  contenute
nel data base ogni  opportuna  modifica  per  consentire  un’adeguata
valutazione della  preparazione  dei  candidati  e  ad  eliminare  le
domande che presentano un contenuto identico  o  analogo  rispetto  a
quelle gia’ inserite.
  5. La  partecipazione  alla  commissione  permanente  non  comporta
alcuna indennita’ o retribuzione a carico dello Stato, ne’ alcun tipo
di rimborso spese.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano  a  decorrere
dalla terza sessione di esame  che  si  svolge  successivamente  alla
pubblicazione di cui all’articolo 6, comma 6.

Art. 8
 
 
       Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale
 
  1. A decorrere dalla sessione di  esame  immediatamente  successiva
alla scadenza del termine di cui all’articolo 49 della legge  e  sino
alla pubblicazione del decreto di cui all’articolo  6,  comma  6,  le
commissioni e le  sottocommissioni  distrettuali  predispongono,  per
ogni seduta, un congruo numero  di  domande,  tra  cui  il  candidato
estrae manualmente quelle  sulle  quali  deve  rispondere.  Per  ogni
seduta, e’ redatto un verbale di tutte le domande  predisposte  dalla
commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima  dell’inizio
delle prove orali, la commissione centrale stabilisce,  per  ciascuna
materia d’esame, il numero  minimo  di  domande  da  predisporre  per
ciascuna seduta a norma del presente comma.
  2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione
di cui all’articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni  di  cui
al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle  sottocommissioni
distrettuali inseriscono nel data base tutte le  domande  predisposte
per ogni seduta.
  3. A decorrere  dalla  terza  sessione  di  esame  successiva  alla
pubblicazione del decreto di cui  al  comma  6  dell’articolo  6,  le
domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente  con  le
modalita’ previste dal comma 4 del predetto articolo.

 
          Note all’art. 8:
              – Per l’art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n.
          247, si veda nelle note all’art. 4.

 Art. 9
 
 
               Certificato per l’iscrizione nell’Albo
 
  1. Dopo la conclusione dell’esame  di  abilitazione  con  risultato
positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale  rilascia
il  certificato  per  l’iscrizione  nell’albo  degli   avvocati.   Il
certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

Art. 10
 
 
                              Compensi
 
  1.  I  compensi  dei  componenti  effettivi   e   supplenti   della
commissione e  delle  sottocommissioni  distrettuali,  dei  segretari
effettivi e supplenti e del personale preposto  alla  vigilanza  sono
liquidati a norma del decreto del Ministro dell’universita’  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica  15  ottobre  1999  e  successive
modificazioni, avente ad oggetto «Compensi  spettanti  ai  componenti
delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato  di  abilitazione
all’esercizio delle professioni».
  2. Il compenso fisso di cui al  decreto  indicato  al  comma  1  e’
liquidato per intero in favore dei componenti effettivi  e  supplenti
che hanno esaminato, nel corso  delle  prove  scritte  ed  orali,  un
numero di candidati pari alla  media  dei  candidati.  La  media  dei
candidati e’ ricavata sommando il  numero  complessivo  di  candidati
esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati
esaminati durante le prove orali e dividendo  il  risultato  ottenuto
per  il   numero   dei   componenti   della   commissione   e   delle
sottocommissioni  distrettuali.  Il  compenso   fisso   e’   altresi’
liquidato  per  intero  ai  componenti  della  commissione  e   delle
sottocommissioni  distrettuali  che  hanno  esaminato  un  numero  di
candidati  non  inferiore  all’ottanta  per  cento  della  media  dei
candidati e non superiore al  centoventi  per  cento  della  medesima
media.  Per  ciascun  componente,  effettivo   o   supplente,   della
commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un
numero di candidati inferiore all’ottanta per cento della  media,  il
compenso fisso e’ ridotto in  misura  pari  alla  meta’  dell’importo
previsto dal decreto di cui al comma 1. All’esito delle riduzioni  di
cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano
sono attribuiti a norma del comma 3.
  3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e  delle
sottocommissioni distrettuali,  che  hanno  esaminato  un  numero  di
candidati pari o superiore al centoventi per cento  della  media,  e’
attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:
  a) dell’importo di cui all’articolo 1,  comma  1,  del  decreto  15
ottobre 1999;
  b) dell’importo costituito dalla divisione degli importi di cui  al
quinto periodo del comma 2 per il numero dei  componenti  di  cui  al
presente comma.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  con
riguardo alla liquidazione dei compensi  dei  segretari  effettivi  e
supplenti.
  5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 e’ in ogni  caso  aumentato  a
norma dell’articolo 1, comma  2,  del  decreto  15  ottobre  1999,  e
successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e,  per  le  prove
orali, per ogni candidato esaminato.
  6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma  6,
il compenso dei componenti delle commissioni  e  del  segretario  non
puo’ essere liquidato in assenza di un’attestazione  di  quest’ultimo
da cui risulti l’inserimento delle domande  nel  data  base  a  norma
dell’articolo 8,  comma  2,  per  le  prime  due  sessioni  di  esame
successive alla pubblicazione, e a norma dell’articolo 7, comma 1,  a
decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione
medesima.

 
          Note all’art. 10:
              – Si riporta il  testo  dell’art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell’universita’ e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  15  ottobre  1999   (Compensi   spettanti   ai
          componenti delle commissioni giudicatrici  degli  esami  di
          Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni):
              «Art. 1. – 1. A decorrere dalle sessioni  del  corrente
          anno  1999   a   ciascun   componente   delle   commissioni
          giudicatrici  degli  esami   di   Stato   di   abilitazione
          all’esercizio delle professioni e’ corrisposto un  compenso
          fisso, al lordo delle ritenute per legge,  di  L.  800.000,
          maggiorato del 20% per i presidenti.
              2. Il predetto compenso e’ aumentato di 2.500 lire  per
          le prove scritte corrette e di  2.500  lire  per  le  prove
          orali per ogni candidato esaminato.
              3. Ai componenti e ai presidenti, anche  estranei  alle
          pubbliche  amministrazioni  con  sedi  di  servizio  o   di
          residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami e’
          dovuto il trattamento di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione  degli
          uffici di livelli dirigenziale generale.».

Art. 11
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1.  All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l’utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 25 febbraio 2016
 
                                                 Il Ministro: Orlando
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 818

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