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Cassazione, è maltrattamento di animali tenere dei cani dentro una gabbia stretta

Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale Sentenza n. 16042/2018

Cassazione, è maltrattamento di animali tenere dei cani dentro una gabbia stretta
Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale
Sentenza n. 16042/2018
 
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di maltrattamento di animali poiché l’imputato teneva undici cani dentro una gabbia ristretta e in pessime condizioni igieniche sanitarie.
 
Da questa situazione sarebbero anche derivate lesioni e infezioni agli stessi animali e ciò è bastato ai giudici di merito per condannare l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione.
 
Secondo i giudici di Piazza Cavour, rispondendo alle doglianze dell’imputato sull’iter logico seguito dai giudici territoriali per determinare la sentenza di condanna, sussiste l’elemento oggettivo e psicologico del reato nella volontarietà e consapevolezza della condotta tenuta dal ricorrente.
 
Gli ermellini – continuano – precisando che la decisione dei giudici del merito hanno fondato il proprio convincimento basandosi sulle fonti di prova emerse nel corso del processo fornendo anche una chiara valutazione critica di tutti gli argomenti acquisiti hanno dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
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Articolo 544 ter Codice penale
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Testo della sentenza
Cassazione n. 16042/2018
… la seguente sentenza sul ricorso proposto da …..
avverso la sentenza in data 22.6.2017 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso 
 
RITENUTO IN FATTO 
 
1.Con sentenza in data 22.6.2017 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa città che aveva condannato …..alla pena di sei mesi di reclusione ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 544ter c.p. per aver costretto undici cani di varie razze, che teneva in custodia, all’interno di una gabbia di dimensioni anguste mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni.
 
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge, la carenza della motivazione resa in ordine alla configurabilità della propria responsabilità penale non venendo ivi esplicitato l’iter logico seguito dai giudici di appello se non in modo apparente. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
Le laconiche doglianze difensive che si limitano ad una generica confutazione della motivazione senza individuare in essa fratture o carenze argomentative, così lamentando un vizio riconducibile, a dispetto del nomen juris della rubrica, alla fattispecie delineata dall’art. 606 lett. e) c.p.p., non possono trovare ingresso innanzi a questa Corte.
 
L’indeterminatezza delle contestazioni svolte, a fronte di una motivazione tutt’altro che apparente, venendo enucleate sia le risultanze istruttorie su cui si fonda la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato, sia la sussistenza dell’elemento psicologico, ricondotto alla volontarietà e consapevolezza della condotta, rende, al contrario, apparente il motivo articolato dalla difesa il quale, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica ragionata della sentenza oggetto di ricorso, si traduce nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell’art.581 lett.c) cod. proc. pen. che necessariamente conduce, a norma dell’art.591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849).
 
Va al riguardo chiarito che intanto la motivazione è qualificabile come apparente e, dunque, inesistente in quanto sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, o di asserzioni apodittiche, o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).
 
Principio questo che declinato con riferimento alla contestazione in esame, rende la motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015 – dep. 14/12/2015, Santucci, Rv. 265322), caratteristiche queste del tutto assenti, come già evidenziato, nella sentenza impugnata.
 
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. 
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.  Così deciso il 20.2.2018

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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