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Cassazione, è un diritto separarsi anche dopo 50 anni di matrimonio

Cassazione - inaugurazione Anno Giudiziario 2005Cassazione, è un diritto separarsi anche dopo 50 anni di matrimonio

Corte di Cassazione – Sentenza n. 2183/2013

La Cassazione ha emesso una sentenza molto particolare dopo aver analizzato la storia di una coppia fiorentina che si è separata dopo aver compiuto mezzo secolo di matrimonio.

Secondo la ricostruzione dei fatti la moglie, stanca di trascinarsi in un rapporto diventato motivo di infelicità ha deciso di troncare il rapporto col marito che dopo una breve parentesi fuori era ritornato a casa.

Secondo la donna sono stati 50 anni di infelicità e la Corte di Cassazione ha deciso che “se si verifica la disaffezione al matrimonio, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: la domanda non costituisce ragione di addebito“.

In poche parole, separarsi è un diritto anche senza che vi sia necessariamente l’addebito.

Con la sentenza n. 2183/2013 la Cassazione condividendo la decisione che era stata presa dalla Corte d’Appello di Firenze il 23 gennaio del 2008 quando veniva da questa dichiarata la separazione personale, senza addebito, della coppia toscana.

La Corte faceva notare che l’abbandono – in un’eta’ avanzata “in cui semmai e’ piu’ naturale il bisogno di vicinanza e di solidarieta’ morale e materiale” – non potesse essere motivo di colpa.

Sulla base di questa considerazione è stato del tutto inutile per il marito proporre ricorso in cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti rigettato le richieste dell’uomo evidenziando che “nessuno puo’ essere obbligato a mantenere una convivenza non piu’ gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non puo’ di per se’ essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito“.

Sentenza

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 17 ottobre 2012 – 30 gennaio 2013, n. 2183

Presidente Fioretti – Relatore De Chiara

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l’addebito della separazione dei coniugi sig. L..R. e sig.ra T.G..L.R. a quest’ultima, che si era allontanata dalla casa coniugale e dopo un anno e mezzo A, aveva presentato domanda di separazione. Ha infatti ritenuto che l’abbandono, a un’età – settant’anni – in cui semmai “più naturale è il bisogno di vicinanza e di solidarietà morale e materiale” e dopo quasi cinquant’anni di un matrimonio nel complesso non felice, come dimostrato anche da una risalente separazione poi rientrata, trovava la sua ragione appunto in quella infelicità – almeno per la signora – nella quale ella, alla fine, non aveva avuto più la forza di continuare a vivere. Del che non le si poteva muovere addebito una volta riconosciuto, anche nella giurisprudenza di legittimità (si fa espresso riferimento a Cass. 21099/2007), che nessuno può essere obbligato a mantenere una convivenza non più gradita, il disimpegnarsi dalla quale costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non può, di per sé, essere fonte di riprovazione giuridica e quindi causa di addebito della separazione.

 Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. La sig.ra L.R. si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di norme di diritto, si conclude con il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis, primo comma, c.p.c. (ancora vigente alla data della sentenza impugnata): “… se, qualora in un procedimento di separazione giudiziale risulti provato e non contestato che uno dei coniugi ha abbandonato il tetto coniugale, e in difetto di qualsiasi prova e/o fatto obiettivo che dimostri che tale abbandono sia conseguenza del comportamento dell’altro coniuge o della disaffezione e del distacco spirituale tra i coniugi, il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi debba dichiarare l’addebito della separazione medesima al coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale”.

 Il ricorrente non contesta il principio di diritto affermato da Cass. 21099/2007, richiamata dai giudici di appello. Osserva tuttavia che in tale precedente si ammette, si, che è sufficiente la sussistenza di una disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza, anche da parte di uno solo dei coniugi, perché sorga il diritto del medesimo coniuge a richiedere la separazione, con conseguente non addebita-bilità a lui della separazione stessa, ma non si sottrae certo detta disaffezione alla regola generale dell’onere della prova. Era dunque onere della sig.ra L.R. dimostrare fatti obiettivi dai quali risultasse la sua disaffezione e la conseguente intollerabilità della convivenza; nessuna prova, invece, ella aveva fornito, ad eccezione di una dichiarazione generica e de relato di sua sorella (“Mia sorella mi ha detto che non era rispettata da suo marito”), che non provava affatto i comportamenti del marito contrari ai doveri del matrimonio (averla, cioè, a sua volta abbandonata quasi trent’anni prima e averla sottoposta a continue mortificazioni e umiliazioni) allegati dalla signora a giustificazione del proprio allontanamento dalla casa coniugale.

 2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Il ricorrente individua formalmente, agli effetti dell’art. 366 bis, secondo comma, c.p.c., il fatto controverso e decisivo, oggetto di scorretto accertamento, nelle “asserite vessazioni e umiliazioni che controparte sostiene esser stata causa dell’abbandono del tetto coniugale” ed osserva che in ordine alla sussistenza di tale fatto la sentenza di appello non contiene alcuna motivazione.

 3. – Nessuno di tali motivi può trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.

 Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la separazione dei coniugi, com’è noto, è stata svincolata dal presupposto della colpa di uno di essi e consentita, invece, tutte le volte che “si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (art. 151 c.c. nel testo riformato).

 Con la sentenza n. 3356 del 2007 questa Corte ha ampliato l’originaria interpretazione, di stampo strettamente oggettivistico, di tale norma – interpretazione secondo la quale il diritto alla separazione si fonda su fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della vita coniugale – per dare della medesima norma una lettura aperta anche alla valorizzazione di “elementi di carattere soggettivo, costituendo la intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi”. Ribadita, quindi, l’originaria impostazione oggettivistica quanto al (solo) profilo del controllo giurisdizionale sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza nel senso che le situazioni di intollerabilità della convivenza devono essere oggettivamente apprezzabili e giudizialmente controllabili – e puntualizzato che la frattura può dipendere, come già affermato da questa stessa Corte (Cass. 7148/1992) dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, ha concluso che in una doverosa “visione evolutiva del rapporto coniugale – ritenuto, nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge – (…) ciò significa che il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell’altro, la convivenza. Ove tale situazione d’intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito”.

 A tale precedente espressamente si rifà Cass. 21099/2007, richiamata nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso.

 Il ricorrente sostiene che tali principi non siano stati osservati dalla Corte d’appello perché non vi sarebbe prova dei fatti oggettivi a base della ritenuta disaffezione della sig.ra L.R. .

 Al riguardo, va anzitutto ribadito che l’oggettività – nei sensi sopra detti – delle circostanze a base della disaffezione di uno dei coniugi tale da rendere intollerabile per il medesimo la prosecuzione della convivenza, non va confusa con l’addebitabilità delle medesime circostanze all’altro coniuge, viceversa non indispensabile, come si è visto, secondo la legge e la giurisprudenza richiamata.

 La Corte d’appello, dunque, non era tenuta ad accertare necessariamente i comportamenti del ricorrente contrari ai doveri del matrimonio, sui quali il medesimo ricorrente si sofferma; bastava che verificasse, in base ai fatti oggettivi emersi, la disaffezione maturata dalla sola moglie. Tale disaffezione la Corte ha ritenuto, appunto, di argomentare dalle seguenti circostanze: a) la pregressa, risalente separazione dei coniugi, che era indice, a suo giudizio, di una unione non felice; b) l’età – settan’anni – della signora allorché si allontanò dalla casa coniugale, che indicava come l’infelicità avesse superato, per lei, il limite della tollerabilià, perché a un’età avanzata si ha in genere bisogno di stringersi ai propri cari, per riceverne solidarietà morale e materiale, piuttosto che allontanarsene.

 Nel ricorso non si dedicano a detta fondamentale argomentazione della Corte d’appello specifiche censure con il primo motivo, che pertanto è inammissibile; si indirizza, poi, la censura di vizio di motivazione, con il secondo motivo, su una circostanza – il comportamento del marito – estranea alla ratio della decisione impugnata, così destinando anche tale censura alla irrilevanza e dunque alla inammissibilità.

 3. – Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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