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Danno biologico, personalizzazione, motivazione, liquidazione e tabelle

Danno biologico, personalizzazione, motivazione, liquidazione e tabelle
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza del 19 dicembre 2013 – 6 marzo 2014, n. 5243

In materia di danno biologico,la Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha chiarito che “l’insufficienza della motivazione, allora, e’ data non solo dalla mancata indicazione circa le tabelle applicate ed i parametri adottati per la relativa elaborazione ed applicazione, ma anche dalla mancata effettiva considerazione – eventualmente anche al fine di disattenderne le conclusioni – delle risultanze processuali indicate dal ricorrente come idonee ad un’adeguata e reale personalizzazione, tale cioe’ da caratterizzare la liquidazione del danno come riferibile a quel determinato soggetto leso, e non ad altro, pur avente la stessa eta’ e la stessa percentuale di invalidita’.”

 

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Come affermato nella sentenza a Sezioni Unite su cui la Corte d’Appello di Palermo ha fondato la decisione impugnata, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalita’ del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento, anche attraverso la ed. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08). Questa Corte e’ pervenuta a ritenere valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidita’ superiore al 10% (Cass. n. 12408/11)“.

Inoltre, conclude la Corte, “onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovra’ tenere conto al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (cfr. Cass. n. 9231/13).

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