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Fuga di gas : l’azienda deve risarcire i danni subiti

Cassazione Sentenza n. 10307/2012

Fuga di gas : l’azienda deve risarcire i danni subiti

La Cassazione parla di fuga di gas e di tutte le conseguenze del caso ovvero esplosione e il calcolo del risarcimento dei danni fisici e materiali.

Per i giudici di piazza Cavour è responsabile anche l’azienda che fornisce il servizio e questo a prescindere del fatto che l’utente possa o meno aver compiuto qualche errore.
In poche parole la Corte riconosce la responabilità in capo alla struttura a cui è affidata la distribuzione del gas metano anche nel caso in cui vi è errore umano commesso dall’utente che fruisce del servizio.

Ogniqualvolta si verifica una fuga di gas e la conseguente esplosione i danni a persone e cose sono ingenti e, per questo, la Corte si è soffermata sulla questione affinchè potesse chiaramente “distribuire” ad ognuno le proprie responsabilità.

L’episodio che ha originato il processo si è concluso con la sentenza n. 10307/2012 dove i giudici di legittimità hanno addebitato l’evento all’azienda che non solo a livello regionale ma anche in ambito nazionale, si occupa della distribuzione del gas.

L’azienda ha quindi l’onere risarcitorio per i danni provocati perchè, escluso l’imprevedibilità dell’evento, trattandosi di una attività pericolosa lo sviluppo tecnico avrebbe dovuto evitare situazioni di potenziale pericolo andando verso una maggiore qualità in materia di costruzione e di manutenzione dei gasdotti.

La difesa dell’Azienda ha sostenuto in giudizio che non si può applicare la normativa prevista per l’esercizio di attività pericolose laddove «l’eventuale pericolosità si determina» per «errori o colpe degli utenti».

La Suprema Corte però, condividendo le valutazioni dei giudici territoriali, ha respinto questa visione delle cose ed ha evidenziato in sentenza quelli che sono gli oneri  a carico dell’azienda.
In particolare la Corte precisa appunto che lla luce dello «sviluppo della tecnica e della conoscenza in materia di costruzione e manutenzione dei gasdotti» è consigliabile «la posa in opera di materiali più resistenti e la predisposizione di sistemi di protezione più adeguati», tutto ciò per «evitare situazioni di pericolo».

Pertanto, esclusa l’imprevedibilità dell’evento, è di tutta evidenza la responsabilità dell’azienda che per i giudici è obbligata a risarcire i danni provocati dall’esplosione.

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