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La Cassazione bacchetta l’INPS. Per l’invalidità civile la casa non fa parte del reddito.

cassazione palazzoLa Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n.5479 del 05/04/2012, in materia previdenziale, ha stabilito che il possesso della casa di abitazione non fa parte del reddito.
Più nello specifico, la Corte si è trovata ad analizzare un ricorso proposto dall’INPS che chiedeva la cassazione della sentenza dei giudici di merito (che gli avevano dato torto in primo e in secondo grado) che riscontrando nei confronti dell’altra parte in causa i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile. L’INPS impugnava la sentenza d’Appello perché la citata Corte aveva deciso che, ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali, il reddito della casa di abitazione andava escluso dal reddito imponibile.

Ricorrendo alla Massima Corte, l’INPS rappresentava ai Giudici “che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di invalidità civile, di cui alla legge n. 118 del 1971, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF o esenti da detta imposta anche il reddito della casa di abitazione principale, in applicazione del combinato disposto dell’art. 14 septies del DL n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) e dell’art. 2 del D.M. n. 553/1992, in quanto, quale onere deducibile ex art. 10 del DPR n. 917 del 1986, facente parte del reddito assoggettabile ad IRPEF”.

Per i Giudici di Piazza Cavour il ricorso dell’INPS è infondato in quanto “le norme di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 26 della legge n. 153 del 1969 : la prima rinvia per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione”.
La Corte conclude poi osservando che non “può trovare applicazione, contrariamente a quanto affermato daII’INPS, l’art. 2 del D.M. 31.10,1992 n. 553, secondo il quale nella dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’lRPEF o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione nel caso di specie ai fini assistenziali non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito”.

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