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Prescrizione del reato e indennizzo per irragionevole durata del processo

Prescrizione del reato e indennizzo per irragionevole durata del processo
Suprema Corte di Cassazione Sezione VI Civile – 2
Sentenza 20 maggio – 2 settembre 2014, n. 18498
Presidente/Relatore Petitti

spese legaliTante volte abbiamo affrontato in queste pagine questioni relative alla Legge Pinto e della lungaggine dei processi (penali e civili) e, il più delle volte, specie negli ultimi anni, i lettori del nostro blog (avvocati e non) si sono spesso lamentati del fatto che, anche dopo aver ottenuto la sentenza favorevole dalla Corte d’Appello non è stata poi facile (anzi a volte il gioco non vale neppure la candela) recuperare realmente l’importo dovuto visto che lo Stato non paga e bisogna fare l’esecuzione a Roma anticipando spese etc. Come per dire esiste la procedura ma non è mica detto che convenga farla.

Parliamo ancora di questo argomento perchè la Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso relativo alla richiesta di indennizzo per l’eccessiva durata di un processo che si concludeva con l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Più nello specifico, un uomo chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata del procedimento penale a suo carico, iniziato nel 1994 e definito nel 2009 con sentenza dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e la Corte d’appello riteneva accertata una irragionevole durata del giudizio presupposto.

Veniva dunque proposto ricorso da parte del Ministero della Giustizia che rilevava i benefici avuti dall’imputato che, proprio a causa della durata eccessiva del processo, aveva ottenuto la prescrizione del reato e, inoltre, evidenziava anche il fatto che la Corte d’appello, nel decidere la questione, aveva omesso di valutare quelle situazioni prodotte dall’imputato proprio al fine di perdere tempo e far prescrivere il reato.

La Corte di Cassazione, richiamando alcuni precedenti nonchè l’orientamento adottato dalla CEDU, ha affermato che il principio per cui “l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole”;

Nel caso di specie, secondo quanto si legge in sentenza, “la Corte d’appello ha del tutto omesso di svolgere ogni apprezzamento in ordine alla configurabilità o no di un comportamento dilatorio da parte dell’imputato, finalizzato a favorire il maturarsi della prescrizione dei reati contestatigli” e, pertanto, gli ermellini concludono affinchè sulla vicenda vi sia un nuovo esame un nuovo esame da parte del giudice di merito.

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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