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Sezioni Unite, la prescrizione nei confronti del coimputato non appellante

sentenza n. 3391/2018 le Sezioni Unite

L’EFFETTO ESTENSIVO DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE

(Articolo a cura dell’avv. Gaia Li Causi)

Cassazione

Con la sentenza n. 3391/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dato risposta al seguente quesito: “Se l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero – fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante”. 

Il quesito trae origine dalla seguente vicenda. Con sentenza del 14.12.2010 il Tribunale di Napoli emetteva sentenza di condanna nei confronti di F.S. e P.V. perché responsabili dei reati di furto e lesioni personali commessi in concorso tra loro. Avverso la predetta sentenza proponeva appello uno dei due imputati; il secondo chiedeva solo di partecipare al giudizio ex art. 587 c.p.p.

Con sentenza del 24.09.2015 la Corte di Appello di Napoli pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti sia dell’imputato appellante, che dell’imputato non appellante. Per quest’ultimo la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

Avverso tale ultima sentenza presentava ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, denunciando l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 c.p., 531 comma 1 c.p.p., 650 comma 1 c.p.p., e 587 c.p.p.

La Quinta Sezione rimetteva dunque il ricorso alle Sezioni Unite che, però, ne disponevano la restituzione ex art. 172 disp. att. c.p.p. rilevando che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, già si era espressa sul punto, nel senso della non operatività dell’effetto estensivo della impugnazione nella ipotesi in cui per il coimputato non appellante la sentenza fosse diventata irrevocabile prima del decorso del termine della prescrizione.

Purtuttavia, con successiva ordinanza del 17.05.2017 la Quinta Sezione rimetteva nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando come il contrasto non poteva considerarsi risolto dalla precedente sentenza “Vattani”, in quanto in tale ipotesi le Sezioni Unite si erano espresse sul punto solo in via incidentale.

Investita nuovamente della questione, con la sentenza n. 3391/2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite coglieva l’occasione per riassumere brevemente i due orientamenti contrastanti sussistenti in giurisprudenza e per affermare definitivamente il seguente principio di diritto: “L’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo”.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, minoritario, l’effetto estensivo della prescrizione del reato all’imputato non impugnante si estenderebbe anche nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei suoi confronti, dato che ex art. 587 c.p.p. l’unica condizione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione sarebbe costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impugnazione.

Secondo altro orientamento, ritenuto prevalente, invece, la declaratoria di estinzione del reato non potrebbe essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non appellante, qualora il giudicato di colpevolezza si sia formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell’effetto estintivo.
Ed in linea con questo secondo orientamento è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in esame.

Ribadito che secondo il dettato di cui all’art. 587 c.p.p. “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati”, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha colto l’occasione per precisare come una causa estintiva legata al decorso del tempo di prescrizione non può essere qualificata come “comune” ai coimputati.

Ed infatti, “nei confronti del coimputato non impugnante si forma il giudicato, che potrà essere revocato solo al momento dell’accoglimento della impugnazione non strettamente personale svolta da altro coimputato”.

Impugnazione non strettamente personale che non ricorre nel caso della prescrizione del reato, “il cui verificarsi nel corso del processo – come ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza in esame- dipende da scelte individuali (sul rito o inerenti la proposizione di mezzi di impugnazione) ed è legato anche alle situazioni personali degli imputati (si pensi alla presenza della recidiva solo per alcuni di essi). […] L’effetto estensivo della pronuncia di prescrizione non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello scorrere del tempo; l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale esclusivamente personale. […] Solo quando l’effetto estensivo della prescrizione si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante si può sostenere che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in suo favore”.

Testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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