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Stalking, quando gli atti persecutori sono penalmente rilevanti?

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 14462/2017 del 24/03/2017

Stalking, quando gli atti persecutori sono penalmente rilevanti?
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 14462/2017 del 24/03/2017

stalking

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha esaminato il reato di stalking specificando che affinché si possa configurare la fattispecie di reato deve necessariamente verificarsi l’evento passivo tipico del reato ovvero che gli atti persecutori debbano essere idonei a ledere la capacità della vittima di autodeterminarsi e, pertanto, cagionare alla stessa uno stato d’ansia e timore alterando le abitudini di vita.

Ovviamente, proseguono i giudici, il fatto che vi sia una specifica ipotesi che in un certo qual modo “classifica” questa tipologia di reato non vuole dire allo stesso tempo che nell’ipotesi che venga meno il reato di stalking non si possa invece verificare qualche altra azione penalmente rilevante come le condotte moleste o minacciose.

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale
Sentenza 25 maggio 2016 – 24 marzo 2017, n. 14462
Presidente Grillo – Relatore Gentili

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la penale responsabilità di R.A. in ordine ai reati di cui agli artt. 594 e 635, comma secondo, numero 3, cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, commessi in danno di S.M.L. , persona a lui legata sa un lungo vincolo sentimentale, nonché del reato di cui agli artt. 81, cpv, 609-bis, 609-quater, 609-septies, comma 4, numeri 1 e 2, cod. pen. commessi in danno della figlia di quella, T.F. , avente all’epoca dei fatti anni 12, condannandolo, pertanto, per i primi reati alla pena di mesi 4 di reclusione e per quelli di cui alla seconda contestazione alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

1.1. Nel motivare il rigetto del gravame interposto dal R. la Corte territoriale salentina ha preliminarmente dato atto dell’avvenuta assoluzione del R. per insussistenza del fatto dalla imputazione di cui all’art. 612-bis cod. pen. in danno della stessa S. , già sua convivente, ma ha rilevato che, attesa la diversa oggettività giuridica fra quest’ultima fattispecie e quelle per le quali il prevenuto è stato dichiarato responsabile, non è ravvisabile alcuna contraddizione fra le due decisioni, sebbene i fatti di ingiuria e di danneggiamento fossero stati considerati in sede di contestazione come forma di manifestazione degli atti persecutori ritenuti non sussistere.

1.2. Quanto alla violenza sessuale in danno della minore T.F. , figlia della S. , la Corte di Lecce ha rilevato che le dichiarazioni della parte offesa hanno trovato riscontro in quanto riferito dalla sorella di quest’ultima, anche lei vittima di abusi da parte del R. .

1.3. Né, secondo la Corte, può essere elemento atto ad inficiare la ritenuta genuinità delle dichiarazioni della persona offesa il fatto che costei si sia risolta a denunziare le violenze a distanza di diversi anni dal loro essersi verificate, posto che tale differimento ha trovato una sua ragionevole giustificazione sia nella giovane età della ragazza al momento dei fatti sia nell’esistenza di condizionamenti sociali e familiari che la avevano dissuasa dal presentare denunzia.

2. Ha interposto ricorso per cassazione il R. , in proprio, ribadendo la doglianza in ordine alla illegittimità della sentenza per essere stata esclusa, da un lato, la sua penale responsabilità in relazione agli atti persecutori, e per essere stato, invece, egli condannato per la commissione dei reati di ingiurie e danneggiamento in cui si sarebbero sostanziati gli atti in questione.

2.1. Con riferimento alla seconda imputazione a lui mossa, il R. si è doluto del fatto che la Corte territoriale di Lecce abbia attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa sebbene le stesse fossero caratterizzate da diverse incongruenze, in particolare in relazione alle singolari scelte della persona offesa di non riferire per lungo tempo le violenze subite e della madre di questa di non presentare querela in danno del R. , se non successivamente alla interruzione del loro combattuto legame sentimentale.
2.2. Contestata è, infine, la esclusa qualificabilità del fatto di violenza entro il perimetro degli episodi di minore gravità, dovuta alla ritenuta reiterazione delle
condotte, delle modalità delle stesse, alla giovane età della persona offesa, ed infine del contesto familiare nel quale essi si sono verificate; ad avviso del ricorrente, infatti, il fatto che nell’arco di tre anni i fatti di sarebbero verificati tre volte deporrebbe per la loro sporadicità, indice di minore gravità dei medesimi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che si diranno, deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.

2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la pretesa contraddittorietà – e, pertanto, illogicità delle relative motivazioni delle decisioni emesse dai giudici del merito nella parte in cui sebbene sia stata esclusa la sussistenza a carico all’odierno ricorrente del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., originariamente contestatogli, quegli è stato, tuttavia, condannato per i reati di ingiurie e danneggiamento, le cui condotte costituirebbero anche sotto il profilo oggettivo il contenuto degli atti persecutori per i quali l’imputato è, invece stato mandato assolto, rileva la Corte che gli argomenti addotti dalla difesa del prevenuto a sostegno della propria tesi sono privi di pregio.

2.1. Invero il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., la cui introduzione quale figura autonoma di illecito penale, intervenuta a seguito della entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2009, convertito con modificazioni, con legge n. 38 del 2009, ha destato non poche perplessità in seno alla dottrina penalistica, a causa della tecnica normativa adottata, non scevra di una qualche indeterminatezza nella descrizione della fattispecie, può, in prima approssimazione, essere ritenuto un reato plurioffensivo in esito alla commissione del quale – realizzata attraverso la reiterazione di condotte minacciose o comunque moleste, atte pertanto a ledere di per sé la capacità di autonomamente determinarsi del soggetto passivo, ove si tratti di minacce, ovvero, nel caso in cui si tratti di molestie, a danneggiare altri valori comunque penalmente rilevanti – si determina a carico del soggetto passivo una serie di possibili esiti, quali, alternativamente, un grave e perdurante stato di ansia, il fondato timore per la incolumità personale propria, di un prossimo congiunto o di persona unita al soggetto passivo da un legame affettivo o, infine, la alterazione delle proprie abitudini di vita.

2.2. È di tutta evidenza che la struttura del reato di atti persecutori sia costituita da una pluralità di azioni a contenuto minatorio o integranti molestie (per tali dovendosi, peraltro, intendere non esclusivamente le condotte rilevanti ai sensi dell’art. 660 cod. pen.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 24 marzo 2016, n. 12528), causalmente orientate, ed obbiettivamente in tal senso efficienti, alla verificazione di uno degli eventi sopra indicati.

2.3. È egualmente evidente che, laddove non siano ravvisabili gli estremi della violazione dell’art. 612-bis cod. pen. perché ad esempio, le condotte non hanno raggiunto quel coefficiente di intensità nella reiterazione necessario per la integrazione del reato oppure nel caso in cui esse non abbiano determinato a carico del soggetto passivo l’evento tipico del reato, non per questo la condotta dell’agente non potrà essere sussunta entro il paradigma normativo ora del reato di cui all’art. 612 cod. pen. ora di quello di cui all’art. 660 cod. pen., ora di altro reato, necessariamente caratterizzato dalla minore gravità rispetto agli atti persecutori, il cui effetto accessorio, derivante proprio dalla ripetizione delle condotte, sarebbe potuto essere uno di quegli eventi elencati all’art. 612bis cod. pen. cui prima si è fatto cenno.

2.4. Poiché nel caso il questione il Tribunale di Brindisi, nell’escludere a carico del prevenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., ha rilevato che a carico della ex convivente del prevenuto non si sono manifestati quei segni sintomatici che sono conseguenza diretta della rilevanza penale degli atti persecutori, senza tuttavia che sia stata in alcun modo messa in dubbio la astratta materialità delle condotte addebitate, nessuna contraddittorietà è riscontrabile nella sentenza impugnata in relazione alla ritenuta rilevanza penale (fatto salvo quanto si dirà appresso relativamente alle ingiurie) degli altri atti, nel caso di specie appunto ingiurie e danneggiamenti, che, nella originaria ipotesi accusatoria, sarebbero stati gli strumenti attraverso in quali il R. avrebbe realizzato la persecuzione in danno della S. .

3. Riguardo al secondo motivo di impugnazione, afferente alla riconosciuta responsabilità del R. in relazione al reato di violenza sessuale in danno della figlia della propria convivente, rileva la Corte che le doglianze sul punto svolte dal ricorrente mirano esclusivamente a affermare la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, inattendibilità che deriverebbe da fatto che questa avrebbe atteso un lasso di tempo estremamente lungo per rivelare alla madre ed alla sorella l’esistenza delle condotte delittuose poste in essere nei suoi confronti dal convivente della madre stessa.

3.1. A tal proposito va ricordato che nei delitti, in particolare concernenti la sfera sessuale dell’individuo è circostanza estremamente frequente, ove non se ne voglia affermare addirittura la sostanziale inevitabilità, che fonte diretta di informazione dei fatti avvenuti sia, in chiave accusatoria, esclusivamente la persona offesa; ciò non toglie, ovviamente, che la affermazione della penale responsabilità possa derivare anche dalle sole dichiarazioni di tale persona, le quali, tuttavia, debbono essere soggette ad un accurato vaglio di attendibilità sia soggettiva che oggettiva.

3.2. Operazione, questa, monopolio dei giudici del merito, che deve essere compiuta sia in relazione al complessivo contenuto delle dichiarazioni rese, le quali quanto più appaiano intimamente coerenti nel tempo e congruamente riferite, tanto più genuine sotto il profilo intrinseco risulteranno, così come affidabile risulterà la credibilità di chi le ha propalate laddove non emerga né un intento ritorsivo a carico del soggetto in danno del quale esse sono formulate, né un intento di tipo speculativo, legato, ad esempio, ad eventuali pretese risarcitorie.

3.3. Nel caso di specie il predetto vaglio è stato operato dalla Corte salentina, che ha scrutinato e valutato positivamente sia la spontaneità delle rivelazioni della vittima della violenza sessuale che la loro oggettiva coerenza e congruità in assenza di elementi che possano fare sospettare l’esistenza alla base di esse né di una volontà calunniosa né di un fine speculativo (a tale proposito si rimarca la circostanza, correttamente evidenziata in sede di merito, che non vi è stata costituzione di parte civile in danno del R. ).
3.4. Quanto al considerevole lasso di tempo intercorso fra il verificarsi dei fatti e la loro rivelazione all’esterno, considera questo Collegio appagante la spiegazione data dai giudici del merito a siffatta evenienza, non tale da minare la credibilità del narrato accusatorio, ove si consideri che gli stessi sono avvenuti nel corso della convivenza fra il R. e la madre della parte offesa, sicché è del tutto comprensibile un atteggiamento di ritrosia da parte di questa, che all’epoca dei fatti era poco più che una bambina, ad accusare una persona della quale ella conosceva lo stretto lega affettivo con la propria madre; così come fattore certamente idoneo a far attentamente ponderare l’effettiva “opportunità della evenienza dello scandalo”, e tale pertanto da giustificare anche le remore temporali dimostrate dalla madre della vittima a denunziare gli avvenimenti, è il fatto che tutti i protagonisti di questa vicenda erano territorialmente insistenti in un ristretto ambito, in cui, verosimilmente, le vicende umane occorse a taluno costituiscono, frequentemente, terreno fertile per il loro trattamento secondo modalità non sempre adeguatamente rispettose della riservatezza e della onorabilità delle persone.

4. Anche il terzo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è destituito di ogni fondamento; considerato che con esso è censurata la mancata qualificazione del fatto di violenza sessuale di cui al capo b) della rubrica come fatto di minore gravità, al fine di evidenziare la eccessività del trattamento sanzionatorio applicato all’imputato, va, viceversa, rilevato che la Corte di Lecce e già prima il Tribunale di Brindisi avevano escluso che il reato addebitato all’imputato potesse essere fatto rientrare fra quelli di minore gravità.

4.1. Ciò in ragione delle condivisibile considerazione che: a) la reiterazione delle condotte delittuose realizzate; b) le modalità certamente intrusive con le quali esse sono state realizzate, consistendo esse in diretti contatti corpore corpori con parti eroticamente sensibili della bambina; c) in particolare il fatto che le stesse siano intervenute nell’ambito di un vincolo parafamiliare, in questo senso abusando della fiducia che la persona offesa aveva in qualche modo riposto nella persona che vedeva essere accanto alla madre, ed al contempo innescando indubitabili “conflitti di lealtà” nella bambina nei confronti della madre, sono tutti elementi che portano ad escludere la ridotta gravità del fatto di violenza sessuale per cui è causa.

5. Nondimeno, come in capite accennato, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata.

5.1. Osserva, infatti, la Corte che a seguito della entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera c), del dlgs n. 7 del 2016, uno dei reati di cui al capo a) della rubrica contestata, quello di ingiurie, residuati alla parziale assoluzione del prevenuto disposta già in primo grado, è stato oggetto di espressa depenalizzazione.

In relazione alla condanna per tale reato la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e la pena irrogata in relazione a detto reato, pari, secondo i calcoli risultanti dalla analisi della sentenza di primo grado, a mesi 2 e giorni 20 di reclusione, deve essere eliminata.

Si precisa che analoga decisione non può essere presa quanto al reato di danneggiamento, anch’esso oggetto di parziale depenalizzazione da parte del legislatore delegato, in quanto la ipotesi contestata al prevenuto, cioè il danneggiamento avente ad oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede (si trattava di un’autovettura parcheggiata sula pubblica via), non è ricompreso entro il perimetro dell’intervento del legislatore medesimo.

In considerazione dell’avvenuto parziale annullamento della sentenza impugnata e, pertanto, della non totale soccombenza di parte ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso non fa seguito alcuna altra pronunzia ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condotta di ingiurie di cui al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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