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Avvocato Stabilito – Tutto quello che c’é da sapere – Continuazione

Sentenza Cavallera / Parere CNF / Sentenza Koller

La possibilità di abilitarsi oltre alpe diede vita (in Italia) ad un clima di incertezza venuto alla luce anche in seguito alla ormai famosa Sentenza Cavallera (C-311/06) e dal Parere C.N.F. n. 17/2009.
Dopo la sentenza Cavallera (gennaio 2009) il legittimo esercizio del diritto alla libera circolazione da parte di cittadini dell’Unione Europea laureati in giurisprudenza in Italia che, al fine di arricchire il proprio bagaglio formativo e professionale, hanno svolto un lciclo di studi in diritto Spagnolo, presso università iberiche, venne ostacolato illecitamente dalla Stato che in qualche modo impedì l’applicazione della direttiva 2005/36 sul reciproco riconoscimento dei diplomi, nonchè della direttiva 98/5 sulla libertà di stabilimento degli avvocati comunitari.

Il Consiglio Nazionale Forense fu chiamato da alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati ad esprimere un parere  (17/2009) sul da farsi in merito ai laureati in giurisprudenza in possesso di titolo professionale abilitante all’esercizio della professione forense ottenuto in altro Stato Membro che chiedessero l’iscrizione ai sensi della direttiva 98/5.

Tale parere fu molto influenzato dalla vicenda che interessó il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Sig. Cavallera dove quest’ultimo, ottenuto il certificato di omologazione del titolo Italiano al corrispondente Spagnolo, si iscrisse all’albo Spagnolo degli ingegneri, e poi, presentando il certificato d’iscrizione all’albo Spagnolo, ottenne l’iscrizione all’albo Italiano ai sensi della direttiva 89/48) in quanto rilasciato dal “Ministerio de Educacion” in base ad una vecchia normativa, oggi abrogata, che permise un riconoscimento meramente “burocratico” delle qualifiche Italiane, cioè non fondato “ne su un esame ne su un’esperienza professionale” non deve ritenersi un diploma ai sensi dell’art. 1 lett a) della direttiva 89/48, il che implica la non invocabilità della direttiva 89/48 ai fini dell’esercizio della professione di Ingegnere in Italia.
La Corte di Giustizia sul punto si espresse in questi termini:

44 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se possano invocarsi le disposizioni della direttiva 89/48 per accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.
45 Per poter risolvere tale questione, occorre esaminare se il riconoscimento di un titolo come quello oggetto della causa principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 89/48.
46 Con riserva delle disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48, l’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva medesima conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un «diploma», ai sensi della stessa direttiva, che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. La nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, costituisce pertanto la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore previsti dalla stessa direttiva.
47 Quanto alle qualifiche che fa valere il sig. Cavallera, occorre ricordare, anzitutto, che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48, può essere costituito da un insieme di titoli.
48 Il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), primo trattino , della direttiva 89/48, poi, è soddisfatto per quanto riguarda i titoli che fa valere il sig. Cavallera, atteso che ciascuno di tali titoli è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, Italiane e spagnole.
49 Per quanto riguarda il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino , della direttiva 89/48, dagli atti trasmessi alla Corte risulta manifesto che il sig. Cavallera soddisfaceva la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università. Tale circostanza, infatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato all’interessato dall’Università di Torino.
50 Per quanto riguarda, peraltro, il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze risulta che il sig. Cavallera è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna. Anche a voler ritenere che tale elemento non risulti espressamente da detto certificato, esso si evince chiaramente dall’iscrizione del sig. Cavallera all’albo dell’ordine professionale competente in Spagna.
51 Resta da chiarire se, atteso che il certificato di omologazione di cui fa stato il sig. Cavallera non sanziona alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione spagnolo e non si fonda né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in Spagna, l’insieme dei titoli in suo possesso può tuttavia essere considerato come un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 ovvero può essere assimilato a un diploma siffatto in forza dell’art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 89/48.
52 In tale contesto, non possono essere accolti gli argomenti dedotti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché dai governi Italiano ed austriaco, fondati sul tenore letterale di talune versioni linguistiche della direttiva 89/48, che divergono puntualmente, come si è rilevato ai punti 7, 9, 11 e 12 della presente sentenza, da quelli delle altre versioni linguistiche nel menzionare i termini «altro Stato membro»
laddove la maggioranza delle versioni linguistiche contiene semplicemente l’indicazione delle espressioni «Stato membro» o «Stato membro ospitante».
53 A tale riguardo, infatti, risulta da costante giurisprudenza che la necessità di applicare e, quindi, di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, punto 3; 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36, e 9 marzo 2006, causa C-174/05, Zuid-Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I-2443, punto 20).
54 Peraltro, se è pur vero che si è statuito che la direttiva 89/48 non contiene alcuna limitazione per quanto riguarda lo Stato membro in cui un richiedente deve aver acquisito le sue qualifiche professionali (sentenze 23 ottobre 2008, causa C-274/05, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28, e causa C-286/06, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62), tale giurisprudenza pone tuttavia una distinzione tra il luogo geografico in cui si svolge una formazione e il sistema di istruzione di cui essa fa parte. Infatti, in tali sentenze, gli interessati avevano seguito formazioni previste da un sistema di istruzione diverso da quello dello Stato membro in cui intendevano avvalersi delle loro qualifiche professionali.
55 La direttiva 89/48 mira a sopprimere gli ostacoli all’esercizio di una professione in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo che attribuisce le qualifiche professionali in oggetto. Dal primo, terzo e quinto
‘considerando’ di detta direttiva risulta che un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della stessa direttiva in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. La Corte ha peraltro già avuto modo di sottolineare che un titolo facilita l’accesso ad una professione ovvero il suo esercizio in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc.
pag. I-1663, punti 18-23, e 9 settembre 2003, causa C-285/01, Burbaud, Racc.
pag. I-8219, punti 47-53).
56 Orbene, l’omologazione spagnola non attesta alcuna qualifica supplementare. Al riguardo, né l’omologazione né l’iscrizione all’albo di uno dei
«colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalogna si sono fondate sulla verifica delle qualifiche o delle esperienze professionali acquisite dal sig. Cavallera.
57 Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.
58 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’art 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di
«diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.
59 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

Tenendo in considerazione questa situazione, il CNF affermava che:

“4. L’esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica nè abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all’estero. Pertanto l’esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l’aumento del livello formativo o professionale dell’interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere che l’utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l’unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l’esame di Stato, il quale ultimo – tra l’altro – riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l’accesso alle attività professionali. La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l’accesso alle attività professionali (cfr. il quinto “considerando” della direttiva 89/48 e più ampiamente l’undicesimo “considerando” della direttiva 2005/36 ) , e quindi dà luogo ad un abuso del diritto”.
5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dell’Ordine forense esamini nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale. È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per verificare che le domande di riconoscimento non invochino il diritto comunitario
«fraudolentemente o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato. Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda. Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza Italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20 dicembre 2008, n. 175). Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione di elementi eventualmente sintomatici dell’abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui, successivamente all’iscrizione del professionista quale “stabilito”, l’integrazione avvenga attraverso la verifica affidata alla prova attitudinale.

Il CNF aderisce alle opinioni espresse dalla corte nella Sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri vs Cavallera (C-311/06) affermando sostanzialmente che il diniego dell’iscrizione all’albo Italiano ai sensi della direttiva 98/5 nonchè il diniego del riconoscimento in Italia del titolo Spagnolo ai sensi della direttiva 2005/36 (fu 89/48) siano eccezionalmente legittimi ove il certificato di omologazione Spagnolo non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema d’istruzione Spagnolo e non si fondi ne su un’esame ne su un’esperienza professionale poichè in tal caso la qualificazione ottenuta all’estero sarebbe solo “formale” e la procedura di riconoscimento “meramente burocratica”.

Pertanto, al contrario, fuori da tale caso, cioè ove il richiedente dimostri di aver seguito una formazione prevista dal sistema d’istruzione spagnolo e di aver acquisito una qualifica supplementare fondata su esami integrativi, al superamento dei quali sia stato subordinato il rilascio del certificato d’omologazione spagnolo, l’utilizzo del titolo professionale di Abogado per ottenere l’iscrizione all’albo ai sensi della direttiva 98/5 o il riconoscimento del titolo di “Avvocato” ai sensi della direttiva 2005/36, non dovrebbe essere impedito.

Nel caso Koller (C-118/09) la Corte ha risolto analoga vertenza in modo diametralmente opposto: partendo dal presupposto che l’omologazione del titolo austriaco del Sig. Koller di “Magister der Rechtswissenschaften” al corrispondente Spagnolo di “Licenciado en Derecho”, in quanto subordinata al superamento di un esame integrativo, sanziona una formazione prevista dal sistema d’istruzione Spagnolo, cioè attesta una qualifica supplementare acquisita in tale Stato Membro, ha ritenuto il titolo del Sig. Koller un diploma ai sensi dell’art. 1 lett. a, il che implica la piena invocabilità della direttiva 89/48 (oggi della 2005/36 i cui principi, rimasti immutati, sono i medesimi contenuti nella 89/48) ai fini dell’esercizio ai sensi dell’art. 3 della professione di “Avvocato” in Austria, previo superamento di una prova attitudinale ai sensi dell’art. 4. Recitano infatti, le argomentazioni della Corte:

25 Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
26 Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett . a) , della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C-286/06, Racc. pag. I-8025, punto 53).
27 Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l’art. 3, primo comma, lett. a), di quest’ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).
28 Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett . a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.
29 Riguardo alla condizione di cui all’art. 1, lett . a), primo trattino , della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I-415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, Italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.
30 Per quanto concerne il requisito previsto dall’art. 1, lett . a), secondo trattino , della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all’origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall’Università di Graz all’interessato.
31 Per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 1, lett . a), terzo trattino , della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall’iscrizione del sig. Koller all’ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest’ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).
32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all’origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria 1 .
33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema 1. Sentenza Koller C-118/09 – Punto 13 [ Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l’equivalenza del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall’ordinamento interno spagnolo. ].
d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.
34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo.
Infatti, l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz’altro titolare di un
«diploma» ai sensi dell’art. 1, lett . a), della direttiva 89/48 modificata .
36 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

Degenerazione di un diritto e l’inizio del business???

In Italia blog e giornali iniziarono a parlare della “via spagnola” come una soluzione semplice e fattibile per diventare avvocato, il più delle volte peró, le notizie riportate su come fare, dove andare, etc. erano dei copia/incolla senza riscontri effettivi, ma era la conseguenza logica dovuta al crescente mercato dei corsi di preparazione all’esame spagnolo che, fiutato l’affare e visto il periodo di incertezza, dovevano sfruttare (e lo fanno ancora oggi) questa nuova “manna”.
Molti praticanti (di lungo corso) screditavano pubblicamente la “soluzione” spagnola (semplice e sicura per le scuole che offrivano i citati corsi) ma poi, in silenzio, tentavano (con scarsi risultati e dopo aver sborsato parecchi soldi) di superare la prueba.
La situazione degeneró proprio con la massiccia nascita di queste scuole “ad hoc” che invitavano i praticanti avvocati italiani a sbrigarsi ad iscriversi a dei corsi di preparazione per superare l’esame spagnolo promettendo mari e monti (a prezzi assurdi).
Iniziato il Business delle scuole di preparazione queste iniziarono la ricerca dell’università spagnola (compiacente???) con la forma d’esame più semplice: orale, scritto, a risposta multipla, a blocchi, a risposta aperta, a crocette quale scegliere, etc.
Addirittura (forse qualche sperduta Università) permetteva di sostenere l’esame a “crocette” per via telematica… (punto di massima degenerazione).
In pratica, mentre prima l’esame era per lo più scritto e non vi era assolutamente la possibilità di consultare i testi (qualche università permetteva i codici ma erano veramente in poche) adesso lo stesso esame veniva fatto comodamente da casa, con libri e codici a disposizione (e magari un amico abogados), su internet (ma solo per chi aveva pagato la scuola “tal dei tali”).

Ogni “scuola” propose un proprio pacchetto, come fosse un’agenzia viaggi, ma alla fine quanti sono gli italiani che hanno superato l’esame spagnolo? E quanti successivamente  sono stati iscritti di diritto nell’Albo Avvocati (non più stabiliti)?
La risposta é… pochi, anche dopo l’introduzione di questi nuovi “metodi”… e con le novità introdotte dalla Ley 34/2006 (accesso all’avvocatura in Spagna) saranno ancora meno.
Quanti ancora opteranno per la “via spagnola”?

Come si comportano i COA con gli Avvocati Stabiliti?

Attualmente, alcuni C.O.A. ostacolano illegittimamente l’esercizio di tale diritto.
La Corte di giustizia, nella sentenza C-193/05 ha spiegato, con specifico riferimento alle procedure di iscrizione presso lo Stato Membro ospitante previste nell’art. 3 della direttiva 98/5, lo spirito del legislatore comunitario:

“Il legislatore comunitario (..) con tale articolo ha realizzato l’armonizzazione completa dei requisiti richiesti a priori ai fini dell’esercizio del diritto conferito dalla direttiva 98/5, prevedendo la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine quale unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di ivi esercitare con il suo titolo professionale d’origine.
Il legislatore comunitario, al fine di facilitare l’esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, ha preferito non optare per un sistema di controllo a priori delle conoscenze degli interessati.
Tale rinuncia ad un sistema di controllo a priori delle conoscenze, in particolare linguistiche, dell’avvocato europeo coesiste, tuttavia, nella direttiva 98/5, con una serie di norme volte a garantire, ad un livello accettabile nella Comunità, la protezione degli assistiti ed una buona amministrazione della giustizia.” Il punto 38 della medesima sentenza, peraltro chiarisce che “Tale tesi trova conferma nell’esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica
[COM(94) 572 def.], ove, nel commento all’art. 3, si precisa che «[l]’iscrizione [presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante] si verifica di diritto
[ “automaticamente” nelle versioni Spagnola e Inglese ] qualora il richiedente presenti il documento attestante la propria iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine».”

Per qualche motivo peró il parere del CNF è impropriamente richiamato da parte di alcuni ordini territoriali per giustificare (inspiegabilmente e illegittimamente specie dopo la sentenza Koller) i provvedimenti di diniego della domanda d’iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 96/2001 sulla base del fatto che il richiedente non ha esercitato la professione in Spagna per un “congruo” periodo, nonostante vi sia stato rilasciato il “Certificato di Omologazione” del titolo di “Laurea in giurisprudenza” al corrispondente spagnolo di “Licenciado en Derecho” di per sé idoneo a garantire una formazione impartita in Spagna fondata sul superamento di esami integrativi da parte dell’abogado italiano.

Per la Corte (sentenza Koller) non esiste alcun abuso del diritto comunitario nel caso in cui il rilascio del “Certificato di omologa” al titolo Spagnolo di “Licenciado en Derecho” del titolo di “Laurea in Giurisprudenza” sia subordinato al superamento di “Esami integrativi” in diritto Spagnolo e, inoltre, la stessa Corte ha evidenziato l’assoluta irrilevanza del fatto che il sig. Koller abbia esercitato la professione in Spagna per ventuno giorni, in quanto, ai fini del riconoscimento ció è inidoneo a produrre effetti giuridici.

Il diritto di utilizzare in Italia del titolo di Abogado ai fini dell’esercizio della professione stabilmente nello Stato Membro ospitante è previsto nella direttiva 98/5:

L’art 1 della direttiva 98/5/CE recita: “ai fini della presente direttiva, si intende per a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: ( .. ) abogado ( .. )”.
L’art. 2 della direttiva 98/5/CE stabilisce che “Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine.” L’art. 3 della direttiva 98/5/CE stabilisce inoltre che “L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.” E che pertanto “L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.”

Obbligo di risultato imposto dalle direttive, come emerge dalla sentenza C-14/1983, riguarda ogni organo di ciascuno Stato Membro.

“Benche l’art. 189,3* comma del trattato lasci agli stati membri la liberta di scegliere il modo ed i mezzi destinati a garantire l’attuazione della direttiva, questa liberta nulla toglie all’obbligo, per ciascuno degli stati destinatari, di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo ch’essa persegue. L’obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l’obbligo loro imposto dall’ art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri (ordini degli avvocati inclusi), ivi compresi, nell ‘ ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge espressamente adottata per l’attuazione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall ‘ art. 189,3* comma”.
Alla luce di tutte le considerazioni appena esposte la prassi attualmente seguita da alcuni C.O.A., che subordinano l’iscrizione all’albo in presenza di ulteriori requisiti di qualificazione rispetto a quelli previsti, risulta contraria al diritto comunitario ma anche al diritto interno in quanto la normativa di riferimento non lascia spazio alla discrezionalità nella valutazione dei requisiti ivi tassativamente indicati che se presenti vincolano qualsiasi C.O.A. ad ordinare l’iscrizione, corrispondente ad un diritto soggettivo del richiedente (pertanto, suscettibile di tutela risarcitoria in caso di illegittimo diniego).
Dal combinato degli artt. 6.6 e 6.7 del d.lgs 96/2001 emerge che il C.O.A. può denegare l’iscrizione alla sezione avvocati stabiliti dell’albo esclusivamente in due casi: – mancanza delle condizioni richieste; – il sussistere motivi di incompatibilità.

Art. 6.3 “La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale;
c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.”
Art. 6.6 “Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita’, ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne da’ comunicazione alla corrispondente autorita’ dello Stato membro di origine.”
Art. 6.7 “Il rigetto della domanda non puo’ essere pronunciato se non dopo avere sentito l’interessato. La deliberazione e’ motivata ed e’ notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell’art. 31 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni. “
In base all’art. 12 delle disp. prel. al c.c. “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”

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