La Cassazione si pronuncia sulla fattibilità della proposta di concordato
Cassazione si pronuncia sulla fattibilità della proposta di concordato
Corte di Cassazione Sezioni Unite – Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 n. 1521
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 n. 1521, hanno trattato una questione di particolare importanza in materia di concordato preventivo e del controllo di legittimità del giudice sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato.
Secondo gli ermellini “Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.
Sentenza n. 1521 23 gennaio 2013 Sezioni Unite Civili